Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/04/2008, n. 9153
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La fissazione della trattazione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in udienza pubblica e la relativa decisione con sentenza, anziché, ex art. 375 cod. proc. civ., nelle forme del rito camerale con l'emanazione di un'ordinanza, è pienamente legittima, giacché, da un lato, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza è la regola generale, che assicura la realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza, nonché del diritto di difesa e di pubblicità del processo, ed essa non reca, pertanto, alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti; dall'altro lato, proprio per effetto della trattazione in pubblica udienza, essendo ormai scisso il legame, istituito dal citato art. 375, fra rito camerale e l'ordinanza che rappresenta il suo provvedimento conclusivo, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non può che essere decisa con sentenza, quale forma che, alla stregua di un principio generale desumibile dall'ordinamento processuale (suscettibile di deroghe espressamente stabilite dalla legge), risulta prescritta per i provvedimenti collegiali i quali, all'esito di una pubblica udienza di discussione, comportano la definizione del giudizio dinanzi al giudice adito.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SENATO DELLA REPUBBLICA, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO ELETTORALE REGIONALE DELL'UMBRIA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
D.C. - PARTITO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 100, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PACE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPOTOSTI GINO, LORENZO LENTINI, giusta delega in atti;
- resistente con procura -
contro
U.D.C. - UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso r.g. n. 8859/08 proposto da:
U.D.C. - UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GALOPPI, MARI CALDARERA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PARTITO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, SENATO DELLA REPUBBLICA, MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE;
- intimati -
avverso l'ordinanza 49/08 del T.A.R. Umbria - Sezione PERUGIA, depositata il 02/04/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
uditi gli avvocati Michele Giuseppe DIPACE dell'Avvocatura Generale dello Stato, Lorenzo LENTINI, Mario CALDARERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il difetto assoluto di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il partito della OC RI - DC, in persona del legale rappresentante, con ricorso notificato il 17 marzo 2008 ha chiesto al Tar dell'Umbria di annullare i provvedimenti con cui prima l'Ufficio elettorale regionale dell'Umbria e poi l'Ufficio centrale nazionale hanno escluso la lista presentata da detto partito per le consultazioni elettorali del Senato indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché, occorrendo, di annullare anche l'ulteriore provvedimento con cui il Ministero dell'interno ha invitato il ricorrente a sostituire il proprio contrassegno sotto comminatoria di esclusione.
Il ricorrente ha altresì proposto istanza cautelare al fine di ottenere l'ammissione della lista in tempo utile.
Con ordinanza del 2 aprile 2008 detta istanza cautelare è stata accolta dal Tar, nella forma dell'ammissione "con riserva" del partito ricorrente alla competizione elettorale, avendo quel giudice preso atto dell'ordinanza cautelare già adottata nel medesimo senso dal Consiglio di Stato nell'ambito di un diverso procedimento, ugualmente promosso dal partito della OC RI, con efficacia sospensiva degli effetti del provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale emanato dall'Ufficio centrale. In relazione a tale procedimento, il Ministero dell'interno, il Senato della Repubblica, l'Ufficio regionale elettorale dell'Umbria e l'Ufficio elettorale centrale hanno proposto a questa corte istanza di regolamento di giurisdizione, a norma dell'art. 41 c.p.c.. Il partito UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, anch'esso parte del giudizio in corso dinanzi al tribunale amministrativo, ha depositato controricorso e ricorso incidentale. Anche la OC RI e La IS RC hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che l'avvenuta fissazione della trattazione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in udienza pubblica - anziché, come prescritto dall'art. 375 c.p.c., in camera di consiglio - è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l'udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti nell'osservanza più piena del principio del contraddittorio, anche nei confronti del rappresentante del procuratore generale, sulle cui conclusioni è consentito svolgere osservazioni scritte. Peraltro, per effetto della trattazione dell'istanza di regolamento in udienza pubblica resta inciso il legame istituito dal citato art. 375 c.p.c. fra il rito camerale e la prescrizione dell'ordinanza come forma del provvedimento conclusivo, con la conseguenza che alla decisione dell'istanza di regolamento deve essere, in tal caso, attribuita la forma della sentenza, come emerge dal