Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4749

CASS
Sentenza
13 maggio 1999
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CASS
Sentenza
13 maggio 1999

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Massime • 1

La efficacia interruttiva della prescrizione di un atto proveniente dalla parte che invochi la realizzazione di una propria pretesa costituisce indagine di merito non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (la S.C. ha, così, confermato la pronuncia dei giudici di merito che avevano negato efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad una lettera proveniente dal proprietario di un suolo contenente "richiesta di chiarimenti" in ordine ai procedimenti amministrativi di occupazione ed espropriazione del bene, ma priva di qualsivoglia riferimento sia all'indennità di esproprio, sia ad eventuali pretese risarcitorie da accessione invertita).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4749
Data del deposito : 13 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. ROrio DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ NU, SS RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DE CRISTOFARO 46, presso l'avvocato PIACCIALUTI, rappresentati e difesi dagli avvocati CATANIA DIMITRIU GIUSEPPE, GIORGIO PICCIALUTI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
COMUNE DI CATANIA, EDILIZIA CONVENZIONATA CATANESE SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 739/95 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 24/11/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/1/99 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Piccialuti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 15 settembre 1986 i coniugi IO ZZ e RO NE convennero avanti al Tribunale di Catania il Comune omonimo e l'Edilizia convenzionata catanese s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni loro derivati dall'occupazione attuata in carenza di potere (per essere stato annullato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare) dal Comune di Catania, di un loro immobile, composto da un vecchio fabbricato con accessori, consegnato alla Edilizia convenzionata, che lo aveva demolito, senza che nessun atto del procedimento fosse stato mai loro notificato, e senza che l'Edilizia convenzionata avesse dato risposta ad una lettera raccomandata con cui essi il 7 febbraio 1983 avevano chiesto chiarimenti per potere agire in difesa dei propri interessi. Il Tribunale adito, con sentenza 24 dicembre 1992, rigettò l'eccezione di prescrizione dei convenuti, per non avere gli stessi fornito la prova circa l'epoca della irreversibile trasformazione del bene, ma rigettò anche la domanda attorea, non essendo stata, tale prova, fornita neppure dagli attori.
Con sentenza 24 novembre 1995 la Corte d'Appello di Catania ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, sul presupposto che, mentre gli stessi appellanti ZZ NE avevano collocato l'irreversibile trasformazione del suolo, come realizzata fra il 1978 e il 1979, con i definitivi connotati assunti dall'opera pubblica, non poteva essere attribuita efficacia interruttiva alla lettera 7.2.1983, proveniente da un legale incaricato dagli attori, in cui non si richiedevano ne' il risarcimento ne' l'indennità di esproprio, ma soltanto "chiarimenti in ordine al procedimento dal quale è derivata l'occupazione e l'espropriazione", al fine di intraprendere eventuali azioni legali. Neppure in ordine alla particella espropriata con decreto 19 febbraio 1981 poteva ritenersi pendente il termine di prescrizione, essendo stata la citazione introduttiva notificata nel settembre

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