Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 04971
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SC DE nato a [...] il [...] PA LL nato Castellamare di Stabia il 08/08/1983 IT IZ SO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per le posizioni di IT e SC per nuovo esame in ordine alla determinazione della pena, e per l'inammissibilità del ricorso dello AR;
lette le conclusioni dei difensori, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio con ogni conseguenza di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli in data 30/10/2020, ad esito della rinuncia da parte degli imputati ai motivi assolutori, con richiesta da parte degli stessi di un trattamento sanzionatorio più mite, in riforma della sentenza emessa in data 11/12/2019 dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, rideterminava la pena nei seguenti termini: - IT MA ON, concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 08/05/2019, anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 5400,00 di multa, con sostituzione dell'interdizione perpetua con l'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici;
- AR TE, concesse le circostanze attenuanti generiche, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 3000,00 di multa;
- SC EO anni 2 di reclusione ed euro 3000 di multa, con revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 01/10/2013, con revoca per TO e SC dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 2. SC EO ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 23, 132 e 133 cod. pen., nonché art. 111 Cost., nonché vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato quanto all'eccessività dell'aumento ex art. 81 cod. pen.;
l'aumento per la continuazione appare iniquo e non quantificato per le singole fattispecie contestate, in mancanza di adeguata motivazione. L'aumento in continuazione si deve ritenere eccessivo, mancando qualsiasi approfondimento e motivazione sul punto. Con conclusioni scritte il difensore del EO si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, richiamando le proprie argomentazioni proposte con il motivo di ricorso.
3. AR TE ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, proponendo un solo motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stato dedotto vizio della motivazione su espresse doglianze difensive non oggetto di rinunzia, oltre che omessa valutazione della richiesta di declaratoria di estinzione del reato di truffa contestato al capo 6) dell'imputazione per la tardività della querela sporta da CA