Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/1981, n. 245
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Il procedimento di denunzia di nuova opera, di cui agli art 688 e segg cod proc civ, e diretto esclusivamente a cautelare, mediante un eventuale provvedimento provvisorio, e, fino all'esito della causa di merito, il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, dal danno che alla cosa potrebbe derivare da una nuova opera non ancora ultimata su altro fondo; pertanto, domandato, con denuncia di nuova opera, il divieto di utilizzazione di un pozzo costruito dal vicino, perche attingente alla stessa falda freatica gia utilizzata dall'attore con un proprio pozzo, la cui portata rimane diminuita, e ammissibile la proposizione, da parte del convenuto, nella fase successiva a quella sommaria, della domanda di contemperamento, a norma dell'art 912 cod civ, dei contrapposti interessi delle parti alla utilizzazione della medesima falda idrica. ( V 1992/63, mass n 263075).*