Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2021, n. 07003
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da E C, nato a Sant'Anastasia il 02/04/1955 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 21/05/2019;udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa M D M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avv. V M, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui E C è stato condannato per il reato di tentata induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità. Ad E è contestato, nella qualità di Sindaco del Comune di Sant'Anastasia, di avere compiuto, con abuso delle sue qualità e dei suoi poteri, atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre tale A N, titolare della società GPN s.r.I., aggiudicataria dell'appalto per la raccolta dei rifiuti urbani per il comune, a promettere la dazione della somma di 15.000 euro oltre alla ulteriore somma di 500 euro al mese, quale indebita dazione in cambio dell'impegno a garantire il sereno e proficuo andamento del rapporto lavorativo instauratosi tra la società in questione e l'ente (così l'imputazione) 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di norma processuale prevista a pena di in utilizza bilità. Il presupposto è che l'imputazione deriverebbe dall'archiviazione della posizione processuale dello stesso A, poi costituitosi parte civile, originario coindagato per lo stesso reato: l'archiviazione, secondo il difensore, sarebbe stata disposta per difetto dell'elemento soggettivo perché A si sarebbe sì mostrato disponibile a consegnare denaro al sindaco ma in realtà avrebbe agito da agente provocatore nell'ambito di una operazione di polizia e su induzione dei carabinieri. In tale contesto, richiamando la differenza tra agente provocatore ed agente infiltrato, come delineata anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e da alcune sentenze della Corte di cassazione, si assume che la prova raccolta in esecuzione di un programma di provocazione criminosa sarebbe inutilizzabile (nel caso di specie si tratterrebbe della prova derivante da alcune intercettazioni ambientali eseguite il 12- 13 dicembre 2013, autorizzate in via ordinaria senza tuttavia tenere conto dell'art. 9 legge n. 146 del 2006). La questione sarebbe stata dedotta prima della richiesta di giudizio abbreviato, "facendo verbalizzare che la scelta del rito non comportasse, rinuncia all'eccezione". Il Tribunale, dopo aver revocato all'udienza del 17.5.2017 il provvedimento con cui aveva disposto la perizia trascrittiva delle conversazioni in questione, avrebbe tuttavia fatto uso in sentenza di dette intercettazioni a fini probatori, quali riscontri alla credibilità della persona offesa ed alle sue dichiarazioni eteroaccusatorie. Con l'appello, si evidenzia, si era dedotto che quelle intercettazioni non potessero essere autorizzate ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e, sotto altro profilo, che comunque si sarebbe trattato di un operazione sotto copertura e non solo di una ipotesi di agente infiltrato. Né, si era aggiunto, si sarebbe potuta attribuire valenza sanante alla scelta del giudizio abbreviato. Alla luce della lunga ricostruzione compiuta, sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie si versi in una ipotesi di inutilizzabilità fisiologica e quindi "coperta" dalla scelta del rito;a dire del ricorrente, invece, la prova sarebbe strutturalmente inutilizzabile, perché, diversamente, sarebbe violata l'equità del processo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, sotto altro profilo, perché, al momento della richiesta del giudizio abbreviato, come detto, la parte aveva espressamente non rinunciato alla eccezione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione quanto al rigetto della questione della inutilizzabilità della prova di cui si è appena detto, non avendo chiarito la Corte se A si fosse nella specie limitato a svolgere un ruolo di "mera osservazione di autonome condotte criminose del Sindaco" ovvero di determinatore dell'altrui condotta illecita. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la condotta di A non fosse di istigazione nei riguardi del pubblico ufficiale a commettere un reato;sul punto segnala il travisamento della prova e in particolare delle dichiarazioni rese in dibattimento da A il 6.4.2016. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed "ai riscontri". Il tema attiene alla valenza delle registrazioni spontanee effettuate da A il 9- 10 ottobre 2013, prima cioè della presentazione della denuncia, e che, a parere della Corte di appello, riscontrerebbero le dichiarazioni della persona offesa a prescindere dalla questione della inutilizzabilità della conversazioni intercettate su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria dopo la denuncia - di cui si è detto- relative ai giorni 12- 13. Si fa riferimento in particolare alla registrazione dell'incontro del 9 dicembre presso la casa del Sindaco tra l'imputato e lo stesso A che, si assume, sarebbe incompatibile con la ventilata pregressa richiesta concussiva del Sindaco e che renderebbe inaffidabile il dichiarato della persona offesa.
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