Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2018, n. 55226

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2018, n. 55226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55226
Data del deposito : 10 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI IO FA nato a [...] il [...] e dal PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIAnei confronti di DI IO FA avverso l'ordinanza del 26/03/2018 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA SALZANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, e per il rigetto del ricorso di DI;
uditi i difensori avv. Carlo MORACE e avv. Valerio SPIGARELLI, che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso presentato dal Pubblico Ministero, riportandosi ai motivi ed alla memoria.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/04/2017, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio, confermava l'ordinanza emessa il 12/7/2016 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di ON AN DI per il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso. Secondo l'imputazione provvisoria, DI sarebbe stato dirigente ed organizzatore di una struttura segreta e riservata, chiamata a svolgere compiti di direzione strategica e di coordinamento dei vari organismi operativi riferibili "al complessivo sistema criminale di tipo mafioso operante sul territorio nazionale ed all'estero, composto dalla 'ndrangheta di origine calabrese, dalle ulteriori organizzazioni di tipo mafioso e da strutture a carattere eversivo". A DI, in particolare, era contestato: a) di avere fruito, in occasione delle elezioni cui aveva preso parte dal 1997, dell'appoggio della cosca De AN nonché di altre numerose cosche;
b) di avere operato, una volta eletto, in modo stabile e continuativo in favore del predetto sistema criminale, strumentalizzando il proprio ruolo nello svolgimento delle funzioni pubbliche, esercitate anche da Senatore della Repubblica;
c) di essersi adoperato per condizionare le nomine pubbliche di persone da lui influenzabili, in quanto legate dalla comune appartenenza al medesimo contesto politico-criminale;
d) di aver utilizzato il proprio incarico di assessore del Comune di Reggio Calabria per condizionare la nomina delle figure dirigenziali di alcune società a capitale misto, imponendo l'assunzione nelle stesse di persone riconducibili alla 'ndrangheta. Secondo l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, invece, DI sarebbe stato non un dirigente della struttura segreta bensì un esecutore del programma dell'associazione riservata, facendo riferimento alla cosca dei De AN. Agendo quale strumento esecutivo del programma dell'associazione segreta e riservata, egli avrebbe acquisito contatti ed appoggi, anche in funzione elettorale, da parte di molte articolazioni territoriali della 'ndrangheta, in cambio della "messa a disposizione" della propria persona e delle pubbliche funzioni ricoperte per il perseguimento e la realizzazione degli interessi delle varie articolazioni di 'ndrangheta che lo avevano sostenuto.

2. La suddetta ordinanza veniva annullata dalla Suprema Corte (Sez. 6^, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018), con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, chiamato a fare "rigorosa applicazione dei molteplici principi di diritto indicati: a) ricostruirà il perimetro cognitivo entro il quale formulare la valutazione della gravità indiziaria;
b) specificherà la condotta in concreto attribuita all'odierno indagato;
c) verificherà se la condotta in questione sia penalmente rilevante ed eventualmente, posto che lo sia, se sia giuridicamente qualificabile in termini di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ovvero di concorso esterno in associazione mafiosa ovvero sia riconducibile ad altra fattispecie di reato;
d) riformulerà, sulla base delle verifiche indicate, l'eventuale giudizio sulle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo custodiale". Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 26/3/2018, ha annullato l'ordinanza genetica, previa riqualificazione giuridica del fatto contestato nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa: DI, "in qualità di referente politico, forniva un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla 'ndrangheta unitariamente intesa" e "si rendeva disponibile ad assumere numerosi lavoratori, ad individuare un medico per l'affiliato latitante, a sbloccare alcuni lavori edilizi o, ancora, a truccare concorsi pubblici". Il Tribunale ha ravvisato poi la insussistenza di esigenze cautelari, difettando il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato: le ultime condotte contestate risalgono al 2010 e l'imputato non ricopre più alcun ruolo politico né risulta che egli possa contare sul sostegno di soggetti legati alla ‘ndrangheta dei quali eventualmente servirsi per commettere ulteriori reati.

3. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo che il provvedimento risulta affetto da: 1) inosservanza od erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. nonché dalla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli elementi dimostrativi della partecipazione piena al delitto a concorso necessario oggetto di contestazione nei confronti di ON AN DI, nei nuovi termini ricavabili dall'ordinanza emessa dal G.i.p. il 12/7/2016;
2) inosservanza del combinato disposto degli artt. 191, commi 1 e 2, 335, commi 1 e 2, e 407, commi 2 lett. a) e 3, cod. proc. pen. In premessa, richiamate varie pronunce della Suprema Corte, il ricorrente osserva che il costante collegamento ed i continui rapporti del politico DI con alcuni degli esponenti apicali dell'organizzazione mafiosa comportano la sua stabile e concreta "messa a disposizione" in favore del sodalizio criminale: l'imputato era "cosa loro", era un "affiliato dei De AN", come affermato dai collaboratori di giustizia LV LL e ER MO. Di particolare rilievo ai fini dimostrativi dell'intraneità di DI è la provata sua abilitazione a prendere parte a vario titolo a riunioni operative di 'ndrangheta, fra le quali quelle nel ristorante Royal EN con esponenti apicali della cosca De AN (come riferito da LL), stante il permanente carattere segreto dell'organizzazione criminale.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, il Pubblico Ministero censura il travisamento della prova in relazione alla "effettiva" formulazione del delitto associativo, che è quella ritenuta dal G.i.p. nella citata ordinanza genetica (riportata nel ricorso in ampi stralci "al solo fine di far emergere l'evidente travisamento della prova che si eccepisce"), a seguito della quale nella vicenda cautelare a DI è contestato non più di far parte della componente segreta della ‘ndrangheta, bensì di dare esecuzione alle deliberazioni di una componente a carattere "riservato". Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che "le singole cosche con le quali il politico si interfacciava sapevano di poter contare su di lui per soddisfare le più svariate necessità", valutazione questa che valorizza la consapevolezza in capo al concorrente necessario di un programma criminoso indeterminato incompatibile con qualsivoglia contributo esterno. Il Tribunale, poi, non ha considerato quei passaggi dichiarativi di tutti i collaboratori di giustizia, in tal modo travisando la prova, nei quali appare evidente il riferimento alla piena consapevolezza di tutti dell'intraneità di DI alla 'ndrangheta. Detti passaggi sono dotati di un oggetto definito ed inopinabile e sono in grado di evidenziare la palese ed incontrovertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (la partecipazione piena dell'affiliato) e quello tratto dal Tribunale (il mero concorso esterno), che pure ha ammesso la pluralità dei patti di scambio, ma non si è posto il problema della molteplicità degli interlocutori di DI, sempre diversi e sempre posti al vertice dell'organizzazione criminale, nelle sue varie articolazioni, pur sempre collegate alla cosca dei De AN, principale espressione della 'ndrangheta cittadina. L'imputato, così operando, ha acquisito la consapevolezza di una stabile e duratura compenetrazione soggettiva con l'organizzazione criminale, tipica del soggetto dotato di quella affectio societatis che, secondo la pacifica giurisprudenza, segna la linea di confine tra la partecipazione ed il concorso esterno. Le dichiarazioni rese da LV LL, pacificamente utilizzabili alla luce delle attività integrative svolte dal P.M. il 19 marzo 2018, divengono lo spartiacque del corretto inquadramento del ruolo avuto da DI, avendo il collaboratore fornito elementi di conferma diretta dell'effettiva natura del rapporto tra DI e la cosca dei De AN, incaricati di gestire le complesse operazioni imprenditoriali riferibili alla società municipalizzata "Fata Morgana".Il travisamento delle dichiarazioni rese da LL, da MO e dagli altri collaboratori, i quali hanno riconosciuto l'intraneità di DI alla 'ndrangheta, disarticola il nucleo essenziale di fatto che sorregge la decisione impugnata, viziata per un "gravissimo vuoto motivazionale".

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la decisione del Tribunale di non utilizzare il contenuto dimostrativo integrale delle informative di polizia giudiziaria in atti, fondata sul presupposto che esse conterrebbero acquisizioni successive alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, indicato nel 2 febbraio 2013. La natura permanente del delitto associativo, contestato in forma aperta, consente di iscrivere una sola volta il reato ed autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto sono utilizzabili anche le

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