Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2022, n. 23228

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2022, n. 23228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23228
Data del deposito : 14 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I SRE nato a NAPOLI il 31/07/1963 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di Mvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
lette le conclusioni del Procuratore Generale;
lette le conclusioni del difensore.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di M, con sentenza del 30/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di M in data 25/1/2019 nei confronti di I SRE per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 526 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in ordina alla utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'atto di denuncia-querela.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.

1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

2. In data 17 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. P M, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 2 marzo 2022 sono pervenute a mezzo pec in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali l'avv. A insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 526 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'atto di denuncia-querela. In specifico nell'atto si rileva che la conclusione della Corte territoriale circa il mancato accoglimento della richiesta sarebbe errata in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado si fondava sulle dichiarazioni della sig.ra Pepe estrapolate dalla denuncia querela da questa presentata nonostante la stessa non sia mai stata sentita in dibattimento in quanto non si è presentata, neanche quando ne era stato disposto l'accompagnamento coattivo. Sotto altro e dirimente profilo, d'altro canto, come anche riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado nel corso del dibattimento, le dichiarazioni contenute nella querela sarebbero inutilizzabili e di queste i giudici di merito non avrebbero dovuto tenere alcun conto. Le doglianze sono manifestamente infondate.

1.1. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento al fatto che la dichiarazione di responsabilità non dipende dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra Maria Pepe e che l'atto di denuncia querela deve essere considerato esclusivamente
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