Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1988, n. 2741
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La Competenza del pretore quale giudice del lavoro in ordine alle controversie, in cui si discuta esclusivamente sulle modalità di ripartizione dei prodotti e delle quote nel rapporto di Colonia ai sensi dell'art. 9 della legge 15 settembre 1964 n. 756 senza riguardo alla validità, all'efficacia o alla soggezione del rapporto a proroga legale, non trova deroga ove la domanda sia proposta da chi non sia stato parte nel rapporto predetto ma sia titolare di un diritto che in quel rapporto trovi comunque il suo titolo (quale l'erede del colono), atteso che la natura obiettiva del credito, per il petitum e la causa petendi, resta in ogni caso quella originaria. ( Conf 5580/83, mass n 430515; ( Conf 43/82, mass n 417729; ( Conf 3098/76, mass n 381879; ( Conf 3111/75, mass n 377217).*
In tema di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982, applicabile ai giudizi in corso a norma del successivo art. 53, comma primo, in caso di morte del colono o del mezzadro il contratto non si scioglie se tra gli eredi vi sia persona che abbia continuato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, senza la necessità, prevista dagli artt. 2158 e 2168 cod. civ., che la famiglia colonica si sia accordata nel designare l'erede idoneo ed abbia comunicato tale designazione al concedente. ( V 1938/83, mass n 426780; ( V 42/82, mass n 417728).*