Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2022, n. 15553

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2022, n. 15553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15553
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VU IE nato il [...] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di ROMA, SEZIONE QUARTA PENALE, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte, con sentenza in data 1/4/2022 -ritenuta la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 15 dicembre 2021 dal Tribunale rumeno di Gorj in relazione ai reati di sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani commessi tra il 2012 e il 2017- ha ordinato la consegna di VU IE all'Autorità Giudiziaria Rumena per essere sottoposto a processo prescrivendo, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. c) L. 69/2005, quale condizione della consegna, che lo stesso, stabilmente residente Italia da almeno un quinquennio, dopo il processo sia rinviato in Italia per scontare la pena ovvero la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti.I 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione IE AV che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 22 e 22 bis L. 69/2005. In specifico il ricorrente rileva che la decisione della Corte territoriale, cui gli atti sono stati trasmessi da questa Corte il 7/3/2022, è stata pronunciata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 L. 69/2005, violazione questa che determinerebbe la nullità della stessa. Sotto altro profilo, poi, sarebbe anche decorso il termine complessivo di novanta giorni previsto per la consegna allo stato richiedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 22 L. 22 aprile 2005, n. 69 per la

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