Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/04/2021, n. 11193
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16939-2016 proposto da: HOTEL ASTORIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV n.38, presso lo studio dell'avvocato G L, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, L B, giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro JUDICE PORTUGAL CALDEIRA SIMONE, MELLE LUIZ ANTONIO, ALLIANZ S.P.A.;- intimati - avverso la sentenza n. 1650/2016 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 27/04/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere E P;FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 83 del 2015, rigettò la domanda di risarcimento danni proposta da S J P C e da L A M nei confronti della srl Hotel Astoria, che aveva azionato la manleva chiamando in causa l'Allianz s.p.a. 1.1. Secondo il Tribunale mancava la prova dell'entità del danno subito dagli attori per effetto del furto che si era verificato all'interno della sala colazioni dell'Hotel Astoria, dove un individuo rimasto ignoto aveva rubato la borsa della sig.ra iudice P C. 2. La Corte d'appello, con sentenza pubblicata il 27 aprile 2016, ha riformato la decisione e liquidato in via equitativa l'importo di euro 3.500,00, mentre ha rigettato la domanda di manleva proposta dall'Hotel Astoria nei confronti dell'Assicurazione. 3. La srl Hotel Astoria ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi. Non hanno svolto difese gli intimati S J P C, L A M e Allianz spa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1783 e 1785 cod. civ., e si contesta il giudizio di responsabilità formulato a carico dell'Albergatore, escludendo la sussistenza delle scriminanti della colpa del cliente e della forza maggiore. 2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ., e si contesta che la Corte d'appello abbia liquidato il danno in via equitativa, pur ammettendo che non era stata raggiunta la prova del contenuto della borsa. 3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ., e si contesta il rigetto della domanda di manleva. La Corte d'appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere operativa la clausola del contratto di assicurazione in forza della quale i danni da sottrazione di valore sono indennizzabili soltanto in caso di custodia dei "valori" in cassaforte, cassetta o armadio di sicurezza, diversamente da quanto era accaduto nella specie. In realtà, segnala la ricorrente, non vi era prova che nella borsa rubata vi fossero "valori" (carte e titolo di credito, danaro, gioielli, oro, pietre preziose), e non poteva farsi rientrare nella nozione di "valori" la somma di danaro liquidata in via equitativa dalla Corte d'appello a ristoro del danno subito dagli attori.
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