Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/05/2003, n. 6792

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Appartiene alla competenza per materia del Tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., la controversia (instaurata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 448 del 2001, che, nel sostituire l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie alle controversie aventi ad oggetto i "tributi di ogni genere e specie", nonché "le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari") concernente l'opposizione al provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 13 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474), applicabile "ratione temporis", per violazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli olii minerali, trattandosi di infrazioni di carattere tributario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/05/2003, n. 6792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6792
Data del deposito : 5 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R U - Presidente -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
P G B;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1275/97 del Pretore di GENOVA, depositata il 06/06/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. A M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S S che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso.

1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre "per saltum" contro il Sig. P G B per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il P non ha svolto alcuna attività processuale.

1.2. In fatto, il Sig. P ha impugnato dinanzi al Pretore di Genova il provvedimento con il quale la competente amministrazione finanziaria gli ha irrogato la sanzione di cui all'art. 13, comma 2, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. in legge 2 luglio 1957, n. 474.
Il Ministero si è costituito eccependo, tra l'altro, la incompetenza per materia dell'autorità giudiziaria adita, trattandosi di irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie, di competenza del Tribunale (ex art. 9 c.p.c.). Il Pretore, invece, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, ha affermato la propria competenza "atteso che le sanzioni applicate hanno palesemente natura amministrativa".

1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 della legge n. 689/1981, 9 c.p.c., 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato.

2.2. Come è noto, l'art. 9, comma 2, c.p.c., attribuisce al

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