Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/05/2003, n. 6792

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Appartiene alla competenza per materia del Tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., la controversia (instaurata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 448 del 2001, che, nel sostituire l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie alle controversie aventi ad oggetto i "tributi di ogni genere e specie", nonché "le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari") concernente l'opposizione al provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 13 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474), applicabile "ratione temporis", per violazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli olii minerali, trattandosi di infrazioni di carattere tributario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/05/2003, n. 6792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6792
Data del deposito : 5 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R U - Presidente -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
P G B;



- intimato -


avverso la sentenza n. 1275/97 del Pretore di GENOVA, depositata il 06/06/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. A M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S S che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso.

1. FATTO,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO

1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre "per saltum" contro il Sig. P G B per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il P non ha svolto alcuna attività processuale.


1.2. In fatto, il Sig. P ha impugnato dinanzi al Pretore di Genova il provvedimento con il quale la competente amministrazione finanziaria gli ha irrogato la sanzione di cui all'art. 13, comma 2, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. in legge 2 luglio 1957, n. 474.
Il Ministero si è costituito eccependo, tra l'altro, la incompetenza per materia dell'autorità giudiziaria adita, trattandosi di irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie, di competenza del Tribunale (ex art. 9 c.p.c.). Il Pretore, invece, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, ha affermato la propria competenza "atteso che le sanzioni applicate hanno palesemente natura amministrativa".


1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 della legge n. 689/1981, 9 c.p.c., 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
2.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso appare fondato.

2.2. Come è noto, l'art. 9, comma 2, c.p.c., attribuisce al Tribunale la competenza "per tutte le cause in materia di imposte e tasse". Comprese, quindi, le controversie (o le parti di controversie) relative alla applicazione delle sanzioni, in conseguenza della reale o pretesa violazione di norme tributarie. Sono escluse le controversie specificamente attribuite alle Commissioni Tributarie, tra le quali, in relazione alla legge vigente al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, non rientravano quelle in materia di imposte di fabbricazione (oggi "accise") sugli oli minerali, di cui qui si tratta.
Pertanto, è errata la conclusione alla quale è giunto il Pretore, il quale ha ritenuto la propria competenza soltanto perché la controversia ha ad oggetto l'applicazione di sanzioni amministrative.
Il giudice "a quo" non ha tenuto conto del fatto che la controversia in esame tratta della applicazione di sanzioni amministrative che attengono alla materia tributaria. È noto, infatti, che per inveterata tradizione la disciplina delle sanzioni tributarie è sempre stata oggetto di una specifica normativa sostanziale e processuale (v. legge 7 gennaio 1929, n. 4, che dettava e, in parte, continua a dettare disposizioni particolari per la repressione delle violazioni tributarie, sia penali che amministrative;
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante le "Disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie"). Di tale peculiarità ha tenuto conto anche il legislatore quando ha dettato le norme di disciplina generale, sostanziale e procedurale, dell'illecito amministrativo, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla quale fa riferimento il Pretore nel provvedimento
impugnato. Infatti, l'art. 39 della citata legge 689/1981, che riguarda specificamente le violazioni finanziarie, non contiene alcun elemento che faccia pensare che il legislatore abbia voluto modificare la disciplina della competenza. Anzi, il fatto che lo stesso articolo 39, ultimo comma, indichi le norme, della legge 689/1981 che possono essere applicate alle violazioni finanziarie,
tra le quali non è richiamato l'art. 18 applicato dal Pretore, conferma, per un verso, la "diversità" e specialità del sistema di norme che disciplina l'illecito tributario amministrativo, rispetto alla disciplina generale, e, per altro verso, conferma che il legislatore non ha inteso derogare ad altre disposizioni, non espressamente richiamate. Vale a dire, la "armonizzazione" delle disposizioni in materia di sanzioni tributarie con la disciplina generale dell'illecito amministrativo, nell'ambito della legge 689/1981, è limitata alle disposizioni espressamente richiamate
(v., ex plurimis, Cass. civ. 2200/1997, 1777/1993, 4028/1992, 11808/1991, 3924/1991, 10164/1990, 4626/1990, 5818/1989, 1496/1988).

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