Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/05/2003, n. 6792
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Appartiene alla competenza per materia del Tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., la controversia (instaurata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 448 del 2001, che, nel sostituire l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie alle controversie aventi ad oggetto i "tributi di ogni genere e specie", nonché "le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari") concernente l'opposizione al provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 13 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474), applicabile "ratione temporis", per violazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli olii minerali, trattandosi di infrazioni di carattere tributario.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R U - Presidente -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
P G B;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1275/97 del Pretore di GENOVA, depositata il 06/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S S che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre "per saltum" contro il Sig. P G B per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il P non ha svolto alcuna attività processuale.
1.2. In fatto, il Sig. P ha impugnato dinanzi al Pretore di Genova il provvedimento con il quale la competente amministrazione finanziaria gli ha irrogato la sanzione di cui all'art. 13, comma 2, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. in legge 2 luglio 1957, n. 474.
Il Ministero si è costituito eccependo, tra l'altro, la incompetenza per materia dell'autorità giudiziaria adita, trattandosi di irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie, di competenza del Tribunale (ex art. 9 c.p.c.). Il Pretore, invece, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, ha affermato la propria competenza "atteso che le sanzioni applicate hanno palesemente natura amministrativa".
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 della legge n. 689/1981, 9 c.p.c., 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato.
2.2. Come è noto, l'art. 9, comma 2, c.p.c., attribuisce al