Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2014, n. 640

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L'art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2014, n. 640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 640
Data del deposito : 14 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G A - Presidente -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4609/2012 proposto da:
BERGONZI MARCHIAFAVA PATRIZIA BRGPRZ42S49H501S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato PATTI S L, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Dott. E V, Notaio in Roma, del 29.07.2013 Rep.n. 16704;

- ricorrente -

contro
BERGONZI PARODI MARION BRGMRN37R64H501S, BERGONZI NOLI LORENZA BRGLNZ54P68H501X, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell'avvocato M G, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato C U;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4694/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. V M;

udito l'Avvocato S L P difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato ULISSE COREA difensore delle resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere per il primo motivo del ricorso e per il rigetto degli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26-3-1999 B M P conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la di lei madre L Janine e le sorelle B P M e B N L e, premesso che il 13-2-1975 era deceduto il padre dell'attrice B P, lasciando quali eredi "ex lege" la moglie e le tre figlie, assumeva che nel compendio ereditario era compreso un appartamento sito in Roma, Via Martelli 10, del quale erano divenute comproprietarie le tre sorelle, e sul quale la madre aveva acquistato una quota pari ad un quarto dell'usufrutto legale, e che fin dall'inizio la L aveva gestito l'appartamento suddetto su mandato dell'esponente, in particolare locandolo, senza aver mai reso il conto del proprio operato e senza aver corrisposto alla mandante la quota ad essa spettante del corrispettivo della locazione;
l'attrice poi aggiungeva di aver appreso che uno dei conduttori dell'immobile aveva convenuto in giudizio la L con domanda di simulazione del contratto di locazione e violazione delle norme in materia di equo canone, di non essere stata edotta della sottoscrizione del suddetto contratto e di non volere subire le conseguenze dannose che ne sarebbero potute derivare.
L'attrice chiedeva quindi l'accertamento dell'obbligo della L di rendere il conto delle somme percepite a titolo di canoni di locazione dal marzo 1975, la condanna di quest'ultima a corrispondere all'esponente la quota di sua spettanza dei suddetti canoni, l'accertamento della responsabilità della L nell'esecuzione del mandato, la condanna al risarcimento dei danni, e lo scioglimento della comunione ereditaria.
Nella contumacia di M B P e di Lorenza B Noli si costituiva in giudizio la L chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuto acquisto del predetto appartamento in proprio favore per usucapione a la compensazione delle somme dovute. Con ordinanza del 19-9-2001 il giudice, in accoglimento dell'istanza dell'attrice, autorizzava il sequestro giudiziario del suddetto appartamento.
All'udienza del 29-4-2002 il giudice dava atto dell'intervenuta sentenza di condanna della L alla restituzione in favore del conduttore dell'appartamento predetto delle somme illegittimamente percepite a titolo di canoni di locazione.
Interrotto il processo a seguito della morte della L, con atto di riassunzione l'attrice conveniva in giudizio gli eredi di quest'ultima e le sorelle M B P e B N L;
queste ultime, costituendosi in giudizio, deducevano di aver anch'esse convenuto la madre per avere il rendiconto relativamente alla gestione dell'appartamento predetto in un separato giudizio, non riunito al presente per l'intervenuto decesso della convenuta;
aggiungevano che la successione delle figlie nelle situazioni giuridiche attive e passive della L rendeva inutile la prosecuzione del procedimento, e che non erano in grado di fornire il rendiconto;
concludevano chiedendo il rigetto delle domande attrici, la condanna di B P ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e la determinazione della stima dell'appartamento ai fini
della divisione giudiziale.
All'udienza del 29-11-2005 il difensore dell'attrice dichiarava che quest'ultima aveva accettato l'eredità della madre con beneficio d'inventario.
Il Tribunale adito con sentenza del 25-5-2006 dichiarava aperta la successione di B P, deceduto "ab intestato" in Roma lasciando quali eredi, per quote paritarie, le tre figlie B P, B P M e B N L, e lasciando alla moglie L Janine la quota di un quarto di usufrutto, accertava che, a seguito del decesso della L, si era consolidata la piena proprietà sull'immobile di via Martelli 10 in Roma in capo alle tre sorelle suddette per quote paritarie, accertava che l'attrice, pur avendo dichiarato di accettare l'eredità materna con beneficio di inventario, non aveva provveduto a redigere l'inventario stesso, e doveva quindi essere dichiarata, secondo il diritto francese applicabile a tale successione, erede pura e semplice della L e, per l'effetto, dichiarava improcedibili le domande di accertamento dell'obbligo di rendiconto, di inadempimento al mandato, di condanna alla restituzione delle somme nonché di risarcimento danni per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente tra le parti a seguito della successione paterna mediante attribuzione diretta a B M P dell'intera proprietà esclusiva del suddetto appartamento e dell'autorimessa annessa, condannava quest'ultima al pagamento in favore delle altre parti della somma di Euro 503.333,33 ciascuna a titolo di conguaglio, e revocava il sequestro giudiziario, assegnando al custode il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione della sentenza per consegnare alla parte assegnataria dell'immobile le relative chiavi.
Proposto gravame da parte di B P M e di B N L cui resisteva B M P introducendo anche un appello incidentale la Corte di Appello di Roma con sentenza dell'8-11-2011 ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente tra le parti mediante attribuzione alle appellanti principali dell'intera proprietà

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