Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/2022, n. 11320

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Massime1

Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/2022, n. 11320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11320
Data del deposito : 7 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 1 320 /2 2 13 . т е ORIGINALE ж P.U.

9.3.2022 N. R.G. 28194/2019 Pres. G. Travaglino Est. P. Spaziani REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE 0 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto GIACOMO TRAVAGLINO Presidente RESPONSABILITA' SANITARIA - LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere Contratto con effetti protettivi dei terzi Consigliere ENZO VINCENTI - Ambito Limiti. - Consigliere MARCO DELL'UTRI Ud. 09/03/2022 PU PAOLO SPAZIANI Consigliere Rel. Cron. 11320 - R.G.N. 28194/2019 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28194/2019 R.G., proposto da: TROVATI RA AR IZ;
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Paola Raffaella Canziani e Renato Mantovani, del Foro di Milano, in virtù di procura in calce al ricorso. ricorrente - -

contro

FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO, con sede legale in Venezia Lido, in persona del legale rappresentante;
rappresentata e difesa dall'Avvocato Renato Fedeli, del Foro di Milano, in virtù di procura in calce al controricorso.

- controricorrente -

2022 408 P.U.

9.3.2022 N. R.G. 28194/2019 Pres. G. Travaglino Est. P. Spaziani Avverso la sentenza n. 2873/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27 giugno 2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Consigliere Paolo SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

Nel 2016, RA AR IZ AT - premesso che, in data 15 maggio 2011, il marito, AL DO, affetto da Morbo di Parkinson, si era ricoverato presso la struttura sanitaria della Fondazione Ospedale San Camillo, in Venezia Lido, per intraprendere un percorso di riabilitazione motoria;
che quegli, dopo soli tre giorni dal ricovero, era improvvisamente scomparso, senza comunicare ad alcuno il suo allontanamento dalla struttura e senza più dare notizie di sé;
che le successive ricerche, protrattesi per anni, non avevano dato alcun esito;
e che da questa scomparsa, imputabile all'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla struttura sanitaria (ed in particolare dell'obbligo di vigilanza e protezione del paziente ivi ricoverato), ella aveva subito conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali, quantificabili in complessivi Euro 908.118,00 - convenne la Fondazione Ospedale San Camillo dinanzi al tribunale di Milano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni predetti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Nel 2018, il tribunale rigettò la domanda e la decisione è stata confermata, sia pure con diversa motivazione, dalla Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 giugno 2019, sui rilievi: che l'invocata responsabilità della struttura sanitaria doveva essere correttamente qualificata, non come responsabilità contrattuale ma come responsabilità extracontrattuale, essendo la sig.ra AT estranea al 2 P.U.

9.3.2022 N. R.G. 28194/2019 Pres. G. Travaglino Est. P. Spaziani contratto di spedalità stipulato dal marito e non avendo essa azionato una pretesa risarcitoria acquisita iure hereditario ma una pretesa risarcitoria asseritamente vantata iure proprio;
che, ciò premesso, l'attrice non aveva assolto l'onere, gravante sul danneggiato, di provare gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto alla struttura sanitaria danneggiante, vale a dire, da un lato, l'omissione colposa del dovere di vigilanza sul marito (configurabile solo in presenza di una condizione di menomazione psichica del paziente tale da imporre un simile obbligo, nella specie insussistente) e, dall'altro lato, il danno che dalla predetta omissione le sarebbe conseguenzialmente derivato;
che, al contrario, in base alle risultanze istruttorie (in particolare la testimonianza dello specialista neurologo che lo aveva avuto in cura e le annotazioni contenute nella cartella clinica), era emerso che il sig. DO era sempre parso persona lucida, orientata nel tempo e nello spazio ed autosufficiente, e che il Morbo di Parkinson gli aveva bensì provocato difficoltà nella deambulazione e, in generale, nel movimento (per affrontare le quali si era volontariamente determinato al ricovero riabilitativo presso la struttura sanitaria convenuta) ma non anche compromissione della capacità cognitiva;
che, inoltre, la non configurabilità, nel caso in esame, di una condotta colposa omissiva, lesiva di un dovere cautelare di vigilanza e protezione del paziente (con conseguente irrilevanza degli ulteriori mezzi di prova dedotti dall'attrice) aveva trovato conferma sia nella stessa conformazione strutturale del nosocomio (che offriva prestazioni di riabilitazione motoria in un ambiente aperto, dotato di parco e con affaccio sulla spiaggia, alla 3 P.U.

9.3.2022 N. R.G. 28194/2019 Pres. G. Travaglino Est. P. Spaziani quale degenti potevano liberamente accedere) sia nell'atteggiamento tenuto dallo stesso sig. DO (il quale, persona mentalmente sana e perfettamente capace di intendere e di volere, poco prima del suo spontaneo allontanamento era stato notato sulla spiaggia, mentre conversava confidenzialmente con due donne, in un contesto di perfetta serenità, che non avrebbe giustificato alcun provvedimento limitativo della sua libertà di movimento). Avverso la sentenza della Corte milanese RA AR IZ AT ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi. Ha risposto con controricorso la Fondazione Ospedale San Camillo. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. AN Pepe, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo (violazione degli artt. 1176, 1218, 1228, 1374 e 1375 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la domanda proposta in giudizio come domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale. La ricorrente sostiene che, al contrario, la responsabilità della struttura sanitaria, da lei fatta valere nel caso di specie, avesse natura di responsabilità contrattuale, in quanto la pretesa risarcitoria 4 P.U.

9.3.2022 N. R.G. 28194/2019 Pres. G. Travaglino Est. P. Spaziani trovava la propria fonte nell'inadempimento del contratto atipico stipulato dal coniuge, dal quale discendevano obbligazioni non limitate alla somministrazione di cure mediche e farmacologiche, ma comprensive del dovere di salvaguardare l'incolumità fisica e patrimoniale del paziente.

2. Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.) critica la decisione di appello nella parte in cui, sulla scorta dell'erronea negazione della natura contrattuale della responsabilità invocata a carico della struttura sanitaria, ha posto in capo alla creditrice- danneggiata l'onere di provare i fatti costitutivi dell'illecito (omissione colposa della struttura presupponente un dovere di vigilanza giustificato da una condizione di scemata lucidità cognitiva del paziente;
pregiudizio subito dalla ricorrente in proprio;
nesso causale tra omissione colposa e danno) anziché in capo alla debitrice- danneggiante il contrario onere di fornire la prova liberatoria dalla sua responsabilità. La ricorrente deduce che, al contrario, la circostanza che il sig. DO non risentisse di una riduzione della propria capacità intellettiva non escludeva la sussistenza di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza in capo alla struttura, atteso che la diligenza da questa esigibile, quale criterio legale di determinazione della prestazione debitoria, ex art. 1176, secondo comma, c.c., si sarebbe specificata anche nel dovere di adeguata sorveglianza del degente.

3. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 1218 c.c., nonché degli artt. 2 e 29 Cost., ai sensi degll'art.360 n.3 5 P.U.

9.3.2022 N. R.G. 28194/2019 Pres. G. Travaglino Est. P. Spaziani c.p.c.) disapprova la sentenza impugnata per avere escluso che la pretesa risarcitoria azionata in giudizio, vantata dalla sig.ra AT iure proprio e non iure hereditario, trovasse la sua fonte nell'inadempimento, da parte della Fondazione Ospedale San Camillo, delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con il sig. DO. La ricorrente deduce che, al contrario, il contratto stipulato dal paziente con il medico o con la struttura sanitaria non ha un'efficacia limitata alle sole parti, ma produce effetti (cc.dd. "effetti protettivi") anche nei confronti dei terzi (in particolare il coniuge e i prossimi congiunti cc.dd. "terzi protetti dal contratto") che sono legati da vincoli significativi con il creditore, i quali, ove subiscano in proprio un pregiudizio in conseguenza dell'inadempimento del debitore (c.d. "danno riflesso"), possono chiederne il ristoro con azione di natura contrattuale.

4. Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione

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