Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2012, n. 19915
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L'art. 681 cod. civ., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l'efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, in presenza di un testamento pubblico che aveva espressamente revocato un precedente testamento olografo, su cui in seguito ancora il "de cuius" aveva apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma, aveva inteso tale manifestazione di volontà riproduttiva del primo scritto quale fattispecie di revoca della revoca, escludendo però che le disposizioni dell'originario testamento olografo rivivessero automaticamente).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F F - Presidente -
Dott. N L - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20606-2006 proposto da:
VALCADA ROSA C.F. VLCRSO20C43C589E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato M N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T C;
- ricorrente -
contro
RUBAUDO ANTONIO RBDNTN32L24E290V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato C C, che lo rappresenta e difende per proc. spec. del 17/5/2010 rep. n. 77107;
RUBAUDO GIUSEPPE RBDGPP38M13I480D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato C C, che lo rappresenta e difende per proc. spec. del 11/5/2010 rep. n. 59355;
- resistenti con procura -
sul ricorso 26364-2006 proposto da:
RUBAUDO ANTONIO RBDNTN32L24E290V, RUBAUDO GIUSEPPE RBDGPP38M13I480D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato C C, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
VALCADA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato M N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T C;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 523/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato Carlevaris Carlo difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Savona con sentenza n. 104 del 2003 respingeva le domande proposte da G e A R relative all'accertamento dell'inesistenza ovvero nullità ovvero ancora inefficacia del testamento olografo di Margherita Valcada dell'11 settembre 1989 e pubblicato il 12 dicembre 1989 nonché all'accertamento che i sigg. A e Rabaudo G fossero unici eredi legittimi della signora Rubaudo Margherita e chiedevano altresì che Rosa Valcada venisse condannata alla restituzione dell'appartamento sito in Savona via Verzellino n. 1 int. 4, e tutti i frutti del predetto bene maturati e maturandi. Il Tribunale, in particolare, affermava la validità della sottoscrizione apposta in data 11 settembre 1989, in calce al testamento olografo, sulla base del rilievo dell'inoperatività dell'istituto del disconoscimento poiché la produzione del testamento proveniva dalla stessa parte che l'aveva disconosciuto nonché sul presupposto che la contestazione della sottoscrizione effettuata con l'atto di citazione non poteva essere qualificata come querela di falso in difetto dei requisiti previsti dall'art. 221 c.p.c. e, comunque, invalidamente proposta in mancanza di specifico mandato al difensore. Il Tribunale argomentava che l'apposizione di una nuova data (11.9.1989) e di una nuova sottoscrizione al testamento olografo dell'1 luglio 1948, revocato con il testamento pubblico del 15 luglio 1985, doveva essere interpretata come nuova manifestazione di volontà testamentaria secondo il dato offerto dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Avverso tale sentenza proponevano appello G e A R chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, deducendo, in particolare, che nella gravata sentenza era stata erroneamente ritenuta non validamente contestata la più recente sottoscrizione apposta alla scheda testamentaria prodotta in fotocopia da essi attori in quanti i medesimi avevano con l'atto di citazione espressamente dichiarato di disconoscere, contestare e comunque non conoscere la scrittura e la sottoscrizione del loro autore e potevano impugnare la sottoscrizione mediante il disconoscimento senza la necessità di proporre la querela di falso, che la convenuta contravvenendo all'onere ad essa incombente, aveva omesso di esibire in giudizio l'originale della presunta scheda testamentaria non aveva rinunziato alla prova documentale ne' aveva chiesto la verificazione, che il documento in questione era nullo per carenza dell'autografia del testatore, non recava neppure l'espressione di alcuna volontà testamentaria non essendo pertinenti i precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata concernenti la diversa fattispecie di testamento a formazione progressiva. Il Tribunale aveva completamente omesso di valutare se il preteso testamento ove ritenuto esistente e valido avrebbe potuto ritenersi atto idoneo a costituire revoca della precedente revoca ai sensi dell'art. 680 e 681 cod. civ. essendo certo che tale ipotetica scheda non recava comunque alcuna effettiva e concreta manifestazione di volontà testamentaria successiva alla formazione del testamento pubblico del 15 luglio 1986 ed in ipotesi revocatoria del contenuto di quest'ultimo.
"Si costituiva l'appellata contestando le domande tutte dell'appellante e richiamando l'art. 346 c.p.c. eccepiva la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza e per relativa prescrizione.
La Corte di appello di Genova con sentenza n 523 del 2005, non definitiva - accoglieva l'appello e dichiarava inefficace il testamento olografo a firma apparente di M R dichiarava la successione ereditaria di M R regolata dal testamento pubblico del 15 luglio 1989. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Rosa Valcada con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. Rubaudo G e R A hanno resistito con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memoria. Rosa Valcada ha resistito al ricorso incidentale con controricorso ai sensi dell'art. 371 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la stessa sentenza.
A.= Ricorso principale.
1.= Con il primo motivo Rosa Valcada denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 682 cod. civ. Secondo la ricorrente il convincimento della Corte genovese secondo cui alla fattispecie in esame va applicata la norma di cui all'art. 681 cod. civ. sarebbe errato, oltre che insufficientemente e contraddittoriamente motivato. Piuttosto secondo la ricorrente appare applicabile la norma contemplata nell'art. 682 cod. civ. il quale recita che il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili. Si verterebbe, pertanto, scrive la ricorrente, nell'ipotesi di più testamenti successivi di cui l'ultimo in data 11 settembre annulla le disposizioni incompatibili contenute nel precedente Testamento pubblico del 17 luglio 1986. Per altro, secondo la ricorrente, erroneamente la Corte genovese avrebbe ritenuto non pertinente l'orientamento espresso da questa Corte conia sentenza n. n. 1712 del 19757 secondo il quale "nel caso in cui il testatore, su un olografo debitamente sottoscritto e datato, ma successivamente revocato da altro testamento, apponga in epoca posteriore quest'ultimo una nuova data ed una nuova sottoscrizione, non si pone un problema di sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge per la revocazione espressa del testamento, o per la revocazione di un precedente negozio revocatorio, perché si ha la redazione di un terzo testamento il quale tacitamente revoca le disposizioni precedenti incompatibili" perché nell'ipotesi divisata con la sentenza n. 1712 del 1973 il negozio revocatorio era contenuto in un altro testamento olografo anziché come nel caso concreto in un testamento pubblico.
Secondo la ricorrente erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto, in conseguenza di ciò, la necessità della ricorrenza dei requisiti formali richiesti dall'art. 680, in quanto nel caso di specie si verterebbe in ipotesi di revoca della revoca di un testamento, essendo stato il testamento olografo dell'1 luglio 1948 revocato dal testamento pubblico del 15 luglio 1986 mentre, successivamente, al primo era stata apposta la nuova data dell'11 settembre 1989, seguita dalla sottoscrizione. Secondo la ricorrente anche alla fattispecie andava applicato, contrariamente a quanto fatto dalla Corte d'appello, l'art. 682 c.c., in forza del quale sono annullate le disposizioni precedenti incompatibili con il nuovo testamento. Quanto alla verifica di tale incompatibilità, la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare le norme sull'interpretazione della volontà negoziale, ne risulterebbe dalla sentenza il criterio applicato.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la Corte genovese ritenuto di seguire orientamento espresso dalla sentenza n. 1712 del 1973 di questa Corte, nonostante che si trattasse, secondo la ricorrente, di caso in tutto simile all'attuale. Incongrua sarebbe anche la motivazione della sentenza impugnata - per avere ritenuto non possibile addivenire a un'interpretazione del testamento dell'11 settembre 1989 che consentisse di comprendere se e quali disposizioni del testamento pubblico del 1986 potessero intendersi revocate. 1.1.= I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. La Corte genovese ha correttamente interpretato ed applicato la normativa relativa alla revoca ed in particolare la normativa di cui agli artt. 681 e 682 cod. civ. ed ha, altresì, correttamente ricostruito la volontà della de cuius pervenendo a conclusioni condivisibili e, soprattutto, coerenti con i criteri di ermeneutica contrattuale.
Va, anzitutto, osservato che l'ipotesi delibata dalla Corte di merito non è, sic et simpliciter, un'ipotesi di esistenza di due testamenti dello stesso de cuius redatti in epoche diverse che porrebbe la necessità di accertare se il secondo testamento abbia revocato le disposizioni del primo o se debba essere integrato con quanto disposto con il primo. Piuttosto, l'ipotesi oggetto del presente giudizio è contrassegnata da due dati fondamentali e cioè, che il de cuius: 1) con testamento pubblico (del 15 luglio 1986) ha espressamente revocato un precedente testamento olografo (1 luglio 1948) 2) che successivamente sulla prima scheda testamentaria (testamento olografo) il de cuius ha apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma. L'innegabile rapporto che esiste tra i due testamenti, tra il testamento pubblico del 15 luglio 1986 e il testamento olografo dell'11 settembre 1989, proprio perché il testamento pubblico contiene la revoca espressa del primo testamento olografo,esclude che l'ipotesi integri gli estremi della fattispecie di cui all'art. 682 c.c., perché l'ipotesi prevista dall'art. 682 c.c. è quella di due
testamenti tra i quali non esiste alcuna connessione, mentre nel caso in esame il testamento pubblico (anteriore a quello dell'11 settembre 1989) contiene la revoca proprio del testamento che successivamente è stato riprodotto mediante l'apposizione di una nuova data e di una nuova sottoscrizione.
Come ha evidenziato la Corte genovese, intendere la nuova data e la nuova sottoscrizione apposta al testamento olografo espressamente revocato mediante testamento pubblico successivo, quale manifestazione di volontà testamentaria riproduttiva del primo scritto postula necessariamente l'inquadramento della situazione in esame nella fattispecie della revoca della revoca, ai sensi dell'art.681 cod. civ., perché la nuova scheda testamentaria (quella che
riporta una nuova data e una nuova firma) non fa altro che riprodurre esattamente la disposizione che era stata espressamente revocata. In buona sostanza, il nuovo testamento olografo viene a porsi immediatamente in contrasto con la clausola del testamento pubblico relativa alla revoca del testamento riproposto.
1.2.= L'art. 681 cod. civ. disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di disposizioni testamentarie, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate. Tuttavia esso non preclude al testatore la possibilità di revocare la precedente revocazione tacitamente, e, cioè, attraverso un nuovo testamento contenete disposizioni incompatibili con quelle che sono state espressamente revocate. Ma nel caso di specie, posto che la manifestazione di volontà testamentaria formulata l'11 settembre 1989 non consiste in un atto di revoca espressa della revoca espressa di ogni precedente disposizione testamentaria formulata nel testamento pubblico del 15 luglio 1986, come ha ritenuto la Corte d'appello, va escluso che le disposizioni del testamento olografo dell'1 luglio 1948 rivivano automaticamente. La revoca tacita della revoca lascia impregiudicata l'efficacia delle disposizioni gia revocate, perché non avendo la revoca della revoca, revocato il testamento pubblico, le disposizioni che in ragione di quella revoca si ripropongono, per rivivere concretamente, devono risultare interpretabili in guisa tale da rendere comprensibile la volontà complessiva del testatore. Tale accertamento costituisce, una "quaestio voluntatis" rimessa al giudice di merito, che nel caso di specie l'ha effettuata in maniera adeguatamente motivata - così da essere incensurabile in questa sede - giungendo alla conclusione che detta indagine, nel caso di specie, è insuscettibile di approdare ad un esito univoco, dal momento che non sussistono elementi certi, intrinsecamente ricavabili dal dato testuale, per inferire che il legato in favore della ricorrente sia compatibile con le disposizioni espresse nel testamento pubblico del 15 luglio 1986 attributive di legati, ad esse aggiungendosi o integrandole, ovvero sia incompatibile, rispetto alle disposizioni attributive di legati, con il testamento pubblico medesimo, ponendosi in via alternativa o sostitutiva. Con la conseguenza che non risultando elementi adeguati per interpretare la effettiva volontà espressa apponendo una nuova data al testamento del 1948, essa è inidonea a revocare l'avvenuta revoca espressa di tale testamento.
B, Ricorso incidentale.
3.= Con il primo motivo del ricorso incidentale Rubaudo G e R A lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 214 e 216 c.p.c. e art. 2702 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte di Appello ha ritenuto insuscettibile di accoglimento del primo motivo di appello con cui i sigg. Rubaudo G e A hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità del testamento per non avere l'attrice, a fronte del disconoscimento da essi operato, provato l'autenticità e la provenienza della scheda previa richiesta di procedimento di verificazione.
Secondo il ricorrente erroneo è il convincimento della Corte genovese secondo cui nella specie trattavasi di un'azione di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo nella quale gli attori (i quali fondavano la propria qualità di eredi sul precedente testamento pubblico del 15 luglio 1986, adducendo essi stessi l'esistenza del testamento), hanno chiesto la dichiarazione di nullità del medesimo disconoscendone la sottoscrizione sicché l'accertamento negativo della provenienza del testamento olografo costituiva oggetto immediato della pretesa attorea. Pertanto sarebbe stato onere degli attori chiedere al giudice di ordinare l'esibizione del testamento olografo in questione alla controparte ovvero al notaio depositario riservandosi all'esito dell'acquisizione della scrittura di chiederne la verificazione, onere che non veniva assolto. Piuttosto ritengono i ricorrenti incidentali nella fattispecie si verte in tema di petizione di eredità con allegazione della qualità di erede sulla base di altro testamento diverso dall'olografo disconosciuto. Sicché, fondando gli attori il loro titolo di erede sul testamento pubblico del 15 luglio 1986 essi avevano assolto il loro onere probatorio producendo in giudizio tale testamento. Giacché la convenuta aveva opposto un "titolo posteriore" e dirimente rispetto a quello di parte avversa, ovvero il presunto nuovo testamento olografo dell'11 settembre 1989, spettava alla medesima, secondo il principio reus in excipiendo fu actor, dare la prova dell'eccezione mediante la produzione della scheda testamentaria. A sua volta per il puntuale disposto di cui all'art.216c.p.c. spettava alla convenuta che intendeva avvalersi della
scrittura disconosciuta chiederne la verificazione.