Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2012, n. 19915

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L'art. 681 cod. civ., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l'efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, in presenza di un testamento pubblico che aveva espressamente revocato un precedente testamento olografo, su cui in seguito ancora il "de cuius" aveva apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma, aveva inteso tale manifestazione di volontà riproduttiva del primo scritto quale fattispecie di revoca della revoca, escludendo però che le disposizioni dell'originario testamento olografo rivivessero automaticamente).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2012, n. 19915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19915
Data del deposito : 14 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F F - Presidente -
Dott. N L - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20606-2006 proposto da:
VALCADA ROSA C.F. VLCRSO20C43C589E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato M N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T C;

- ricorrente -

contro
RUBAUDO ANTONIO RBDNTN32L24E290V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato C C, che lo rappresenta e difende per proc. spec. del 17/5/2010 rep. n. 77107;

RUBAUDO GIUSEPPE RBDGPP38M13I480D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato C C, che lo rappresenta e difende per proc. spec. del 11/5/2010 rep. n. 59355;

- resistenti con procura -
sul ricorso 26364-2006 proposto da:
RUBAUDO ANTONIO RBDNTN32L24E290V, RUBAUDO GIUSEPPE RBDGPP38M13I480D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato C C, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
VALCADA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato M N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T C;

- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 523/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato Carlevaris Carlo difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Savona con sentenza n. 104 del 2003 respingeva le domande proposte da G e A R relative all'accertamento dell'inesistenza ovvero nullità ovvero ancora inefficacia del testamento olografo di Margherita Valcada dell'11 settembre 1989 e pubblicato il 12 dicembre 1989 nonché all'accertamento che i sigg. A e Rabaudo G fossero unici eredi legittimi della signora Rubaudo Margherita e chiedevano altresì che Rosa Valcada venisse condannata alla restituzione dell'appartamento sito in Savona via Verzellino n. 1 int. 4, e tutti i frutti del predetto bene maturati e maturandi. Il Tribunale, in particolare, affermava la validità della sottoscrizione apposta in data 11 settembre 1989, in calce al testamento olografo, sulla base del rilievo dell'inoperatività dell'istituto del disconoscimento poiché la produzione del testamento proveniva dalla stessa parte che l'aveva disconosciuto nonché sul presupposto che la contestazione della sottoscrizione effettuata con l'atto di citazione non poteva essere qualificata come querela di falso in difetto dei requisiti previsti dall'art. 221 c.p.c. e, comunque, invalidamente proposta in mancanza di specifico mandato al difensore. Il Tribunale argomentava che l'apposizione di una nuova data (11.9.1989) e di una nuova sottoscrizione al testamento olografo dell'1 luglio 1948, revocato con il testamento pubblico del 15 luglio 1985, doveva essere interpretata come nuova manifestazione di volontà testamentaria secondo il dato offerto dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Avverso tale sentenza proponevano appello G e A R chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, deducendo, in particolare, che nella gravata sentenza era stata erroneamente ritenuta non validamente contestata la più recente sottoscrizione apposta alla scheda testamentaria prodotta in fotocopia da essi attori in quanti i medesimi avevano con l'atto di citazione espressamente dichiarato di disconoscere, contestare e comunque non conoscere la scrittura e la sottoscrizione del loro autore e potevano impugnare la sottoscrizione mediante il disconoscimento senza la necessità di proporre la querela di falso, che la convenuta contravvenendo all'onere ad essa incombente, aveva omesso di esibire in giudizio l'originale della presunta scheda testamentaria non aveva rinunziato alla prova documentale ne' aveva chiesto la verificazione, che il documento in questione era nullo per carenza dell'autografia del testatore, non recava neppure l'espressione di alcuna volontà testamentaria non essendo pertinenti i precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata concernenti la diversa fattispecie di testamento a formazione progressiva. Il Tribunale aveva completamente omesso di valutare se il preteso testamento ove ritenuto esistente e valido avrebbe potuto ritenersi atto idoneo a costituire revoca della precedente revoca ai sensi dell'art. 680 e 681 cod. civ. essendo certo che tale ipotetica scheda non recava comunque alcuna effettiva e concreta manifestazione di volontà testamentaria successiva alla formazione del testamento pubblico del 15 luglio 1986 ed in ipotesi revocatoria del contenuto di quest'ultimo.
"Si costituiva l'appellata contestando le domande tutte dell'appellante e richiamando l'art. 346 c.p.c. eccepiva la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza e per relativa prescrizione.
La Corte di appello di Genova con sentenza n 523 del 2005, non definitiva - accoglieva l'appello e dichiarava inefficace il testamento olografo a firma apparente di M R dichiarava la successione ereditaria di M R regolata dal

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