Cass. civ., sez. VI, sentenza 20/07/2011, n. 15963

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I termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, con la conseguenza che deve escludersi che l'art. 153 della legge 16 febbraio 1919, n. 89, nello stabilire che il procedimento disciplinare debba essere promosso senza indugio, fissi un termine di decadenza o di estinzione in relazione a tale procedimento.

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, é legittima l'applicazione delle tariffe professionali (nella specie, dei notai) che fissano i minimi e i massimi degli onorari dei membri degli ordini professionali, qualora siano adottate con misura legislativa o regolamentare da parte di uno Stato membro dell'Unione Europea.

In tema di compensi dei notai, lo svolgimento di prestazioni professionali "non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica notarile", tali da legittimare, ex artt. 34 del d.m. 30 novembre 1980 e 2233 cod. civ., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, non possono essere ritenute, "sic et simpliciter", tutte quelle diverse dalla materiale redazione del rogito, consistendo, per converso, in attività che, pur trovando occasione nella stesura dell'atto, non sono necessarie ad assicurarne gli effetti, ma perseguono un fine ulteriore e diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione esente da censure, aveva accertato che, per la stessa ammissione del notaio, il fine delle attività professionali di assistenza e consulenza non era ulteriore e diverso, bensì convergente ed unitario, con conseguente obbligo di rispettare il limite tariffario).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, sentenza 20/07/2011, n. 15963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15963
Data del deposito : 20 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23646/2010 proposto da:
OM OD [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G CARDUCCI 4, presso lo studio dell'avvocato RIGHI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORTOPASSI MAURO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

e contro
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE LUCCA, COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DISCIPLINA (COREDI) PER LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLA TOSCANA, CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 248/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE DEL19/02/09, depositata il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l'Avvocato Righi Roberto, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che aderisce alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Regione di Disciplina per la Toscana dichiarava il notaio OL LF, con sede in Camaiore, responsabile della violazione di cui alla L. not. n. 89 del 1913, art. 80, applicandogli la sanzione della pena pecuniaria di Euro 3.145,34 per aver percepito onorari, diritti ed accessori superiori a quelli previsti dalla tariffa in relazione all'atto di cessione di diritti immobiliari, per un atto rogato il 20.9.2006, ed a 2 atti di consenso a cancellazione di ipoteca, stipulati lo stesso giorno;
nonché della violazione di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 147, lett. b), applicandogli la sanzione dell'avvertimento, per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto dal regolamento per la formazione professionale dei notai.
La Corte di appello di Firenze, adita dal notaio OL LF, rigettava il reclamo.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OL, che ha anche presentato memoria.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa desumibile dall'art. 24 Cost., della L. n. 241 del 1990, art. 2, e della L. n. 89 del 1913, art. 153, per violazione
del principio di immediata contestazione e per l'intervallo di tempo tra il fatto che si assume costitutivo dell'illecito disciplinare e la sua contestazione al notaio.
Assume il ricorrente che l'art. 153, L. not. statuisce che il procedimento disciplinare deve essere promosso senza indugio su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, allorché risultino sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante e che tanto non è avvenuto nella fattispecie con conseguente lesione dei suoi diritti di difesa.

2. Il motivo è infondato.
Va, anzitutto, rilevato che i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti del notaio sono ordinatori e non perentori, in mancanza di una espressa qualificazione in questo senso. Nella fattispecie infatti pur essendo specificato, dall'art. 153 L. not. che il soggetto dotato dell'iniziativa disciplinare deve procedere senza indugio, non fissa per tale inizia del procedimento alcun termine decadenziale, come invece in altri casi ha disposto il legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. 6^, 14/07/1982, n. 366). Ciò comporta che nella fattispecie non era intervenuta nessuna decadenza o estinzione dell'azione disciplinare.
Inoltre la perentorietà non risulta stabilità ne' da alcuna esplicita disposizione in questo senso ne' dalla ratio del procedimento o da esigenze di garanzie processuali. Per quanto la celerità dell'accertamento disciplinare risponda a criteri generali di buona amministrazione, la mancanza di tale urgenza non è sufficiente ad integrare una violazione dei diritti di difesa dell'incolpato. Non risulta infatti specificato e provato in cosa consistesse tale pretesa lesione dei diritti di difesa.

3.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, della L. n. 89 del 1913, artt.