Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2004, n. 11017

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2004, n. 11017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11017
Data del deposito : 10 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P M - Primo Presidente f.f. -
Dott. G A - Presidente di sezione -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. S F - rel. Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TRASONE

8, presso lo studio dell'avvocato C F, rappresentato e difeso dall'avvocato Q C, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATI DI A, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;



- intimati -


avverso la decisione n. 271/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 01/10/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/04/04 dal Consigliere Dott. F S;

udito l'Avvocato Q C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P R che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 18 marzo - 8 aprile 2002 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino affermò la responsabilità disciplinare dell'avv. Gabriele Guerriero avendo ritenuto provato l'illecito ascrittogli di avere egli indebitamente trattenuto presso di sè circa 180 milioni di lire sul totale di lire 343 milioni circa riscosso su incarico di clienti a titolo ereditario, e gli inflisse la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di sei mesi.
Con la pronuncia, ora gravata, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso proposto dall'incolpato avverso detta decisione, osservando che non era stato dimostrato il dedotto incarico di successiva gestione della somma, gestione che comunque avrebbe dovuto essere attuata distinguendola dal patrimonio personale del legale, il quale solo dopo l'apertura del procedimento disciplinare aveva provveduto alla separazione della somma dal proprio patrimonio;

l'esistenza di ostacoli alla consegna del denaro non poteva giustificare la suindicata confusione dell'importo riscosso con tale patrimonio.
Per la cassazione di tale decisione l'incolpato ha prodotto ricorso, affidato a tre motivi, ed ha chiesto altresì la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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