Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 21177

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Sentenza
24 aprile 2024
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24 aprile 2024

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In tema di patteggiamento cd. "allargato", a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nel potere negoziale delle parti anche l'esclusione delle pene accessorie obbligatorie.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 21177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21177
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

21 177-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GRAZIA RO AN MICCOLI -Presidente - Sent. n. sez. 666/2024 CC 24/04/2024 LUCA PISTORELLI -- Relatore R.G.N. 4507/2024 MICHELE CUOCO PIERANGELO CIRILLO DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: IN TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, il quale ha richiesto il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie fallimentari e con rinvio per la determinazione della loro durata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a IN RT la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, causazione dolosa del fallimento, bancarotta semplice patrimoniale e ricorso abusivo al credito.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia deducendo inosservanza della legge penale. In tal senso il ricorrente lamenta che il G.i.p. ha illegittimamente ritenuto di non irrogare all'imputato le pene accessorie fallimentari sulla base di una prognosi positiva sulla sua futura astensione dall'avviare attività imprenditoriale, nonostante l'applicazione di tali sanzioni debba ritenersi obbligatoria e sottratta a qualsivoglia valutazione discrezionale del giudicante.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha richiesto che il ricorso del Procuratore Generale venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo il consolidato orientamento formatosi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, evocato dal PG ricorrente, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento cd "allargato" con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne fosse fatta menzione nell'accordo, trattandosi di una statuizione non negoziabile tra le parti (ex multis Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858). E ciò in quanto, per altrettanto consolidato insegnamento di questa Corte, nel caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge (ex multis Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374 01).

2.1 L'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1) del citato decreto ha però modificato il primo

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