Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2020, n. 08513

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2020, n. 08513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08513
Data del deposito : 6 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 12350-2017 proposto da: T E GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIORGIO SCALIA

12, presso lo studio dell'avvocato G V, rappresentato e difeso dall'avvocato E M;

- ricorrente -

contro

M P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO, 44, presso lo studio dell'avvocato A A, 2cAES rappresentato e difeso dall'avvocato E M;
B R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALNERINA

68, presso lo studio dell'avvocato F P, che lo rappresenta e difende;
D'A A, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO MARIA FELICE, GIAMPAOLO DI MARCO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso, in subordine per il rigetto;
udito l'Avvocato CLAUDIA BENINCASA per delega orale;
udito l'Avvocato E M;
udito l'Avvocato F P per delega;
udito l'Avvocato M M per delega.

FATTI DI CAUSA

E G M T convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Renato Baracchini, Paolo Malavolta e Antonio D'Agostino al fine di sentir dichiarare la loro responsabilità "civile e penale" per l'occupazione abusiva di un immobile di sua proprietà e condannare gli stessi, in via solidale, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti, quantificati in euro 47.279,35. Dei convenuti, inizialmente tutti contumaci, si costituì tardivamente soltanto Paolo Malavolta. Il Tribunale adito, con sentenza n. 11772/2015, accertata l'occupazione abusiva dell'immobile in questione, condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro Ric. 2017 n. 12350 sez. 53 - ud. 13-12-2019 -2- 12.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, dal 10 febbraio 2010 al saldo, sulla somma di euro 1.000,00 via via rivalutata, a titolo di risarcimento per l'occupazione abusiva, e di euro 4.104,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di rimborso spese, rigettò ogni ulteriore domanda e condannò i convenuti alle spese di lite. Avverso tale decisione Paolo Malavolta propose appello, del quale chiese la declaratoria di inammissibilità o il rigetto il T. Si costituirono in secondo grado, con distinti atti, il D'Agostino e il Baracchini, contestando il primo la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello e dell'atto introduttivo del giudizio e il secondo la nullità o inesistenza dei predetti atti. La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 24 gennaio 2017, dichiarò la nullità della sentenza n. 11771/2015 del Tribunale di Milano, per nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di Renato Baracchini;
rimise la causa al giudice di primo grado;
condannò l'appellato T alle spese del grado di appello in favore del Malavolta, del D'Agostino e del Baracchini. Avverso la sentenza della Corte di merito E G M T ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. Hanno resistito con distinti controricorsi Renato Baracchini, Paolo Malavolta e Antonio D'Agostino. Con 0.1. della Sezione Sesta-3 di questa Corte n. 33525/18, depositata in data 27 dicembre 2018, è stato disposto che il ricorso, in un primo tempo avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376. e 380-bis cod. proc. civ., sia trattato in pubblica udienza presso questa Sezione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente questa Corte che il ricorrente non ha, come invece prescritto dall'art. 369 cod. proc. civ., depositato Ric. 2017 n. 12350 sez. 53 - ud. 13-12-2019 -3- tempestivamente la copia autentica con la relata di notifica della sentenza impugnata, pubblicata il 24 gennaio 2017, che lo stesso T ha indicato in ricorso essere stata notificata in data 10 marzo 2017, né a tanto hanno provveduto i controricorrenti, come pure già evidenziato dal relatore, in sede di proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.. 1.1. Peraltro, il mancato deposito, a cura del ricorrente, nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notifica (rilevante nella specie, atteso che il ricorso risulta essere stato notificato a mezzo pec in data 29 aprile 2017, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, con esito negativo della cd. prova di resistenza), risulta sostanzialmente confermato dallo stesso ricorrente (che ha ammesso di aver depositato nei termini solo copia autentica del provvedimento impugnato) nella memoria datata 5 giugno 2018 e depositata il giorno successivo 2018 dal T, il quale poi, soltanto all'odierna udienza, ha depositato copia della sentenza di secondo grado con la relata di notifica con asseverazione di conformità all'atto notificato in formato telematico via pec .
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