Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2023, n. 50797
Sentenza
17 novembre 2023
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17 novembre 2023
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Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di cessione a prezzo vile di beni appartenenti alla fallita, la configurabilità del delitto, attesa la reciproca autonomia tra procedura fallimentare e procedimento penale, non può essere esclusa dal rigetto da parte del giudice delegato della domanda di rivendicazione proposta dal terzo cessionario.
Sul provvedimento
Testo completo
50797-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 3093/2023 -Relatore - UP - 17/11/2023 Michele Romano Egle Pilla R.G.N. 26220/2023 Pierangelo Cirillo Daniela Bifulco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile fallimento MA CC s.r.l., avv. Francesca Cattaneo, che ha chiesto rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore del ricorrente, avv. Marco Zambelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 8 gennaio 2019 del Tribunale di Bergamo che aveva affermato la penale responsabilità di ER NA e IM NA per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta impropria, unificati a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, nonché ex art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, e del solo IM NA per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e, ritenuta quanto a IM NA la continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di furto, li aveva condannati alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare della MA CC s.r.l., costituitasi parte civile. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER NA per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Inoltre, ha prosciolto IM NA dall'imputazione di bancarotta fraudolenta impropria (capo E, in esso assorbito il capo B) perché il fatto non sussiste e ha conseguentemente ridotto la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari e ha sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea. All'esito del giudizio di appello IM NA risulta condannato per avere, quale amministratore di fatto della MA CC s.r.l. e in concorso con ER NA, amministratore della medesima società, dichiarata fallita in data 14 gennaio 2014, distratto le macchine tagliablocchi Pedrini aventi matricola n. 7796 e n. 7797, cedendole in data 15 maggio 2013 alla Wall Granite Service s.r.l., anch'essa riconducibile ai due imputati, al prezzo di euro 15.500,00 ciascuna, nonostante avessero un valore di euro 100.000,00 ciascuna, nonché per avere distratto il complesso aziendale condotto in locazione finanziaria in virtù di un contratto di leasing con la Fineco Leasing cedendolo, tra il dicembre 2006 ed il febbraio 2007, al prezzo di euro 3.340.287,34, oltre IVA, alla Wall Granite Service, prevedendo che il pagamento del prezzo, da corrispondere in 55 rate mensili, iniziasse dal 18 giugno 2010, mentre la MA CC s.r.l. aveva iniziato a corrispondere già dal 1 febbraio 2007 il canone di sublocazione in favore della Wall Granite Service s.r.l. per il medesimo complesso aziendale (capo A). Infine, IM NA risulta condannato anche per avere tentato di sottrarre al fallimento della MA CC s.r.l., con violenza sulle cose, alcuni R macchinari custoditi all'interno dei capannoni della fallita, senza riuscirvi a causa dell'intervento del curatore fallimentare (capo D).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso IM NA, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto distrattivo il contratto di cessione del contratto di leasing, sebbene 2 la cessione risalisse ad oltre otto anni prima della dichiarazione di fallimento e fosse stata accompagnata dalla profusione di risorse personali degli imputati a sostegno dell'impresa. L'attivo fallimentare era risultato pari a sette milioni di euro a fronte di un passivo di dieci milioni di euro e i due imputati avevano prestato fideiussioni e pegni e comunque finanziato la società. Le fideiussioni e le altre garanzie ammontavano a quasi otto milioni di euro ed i finanziamenti dei soci alla società erano di poco superiori ai tre milioni di euro, ma tali circostanze erano state omesse dalla Carte territoriale, sebbene invocate dall'appellante per escludere la sussistenza del dolo, cosicché la sentenza risultava affetta da carenza di motivazione. Sulla base della motivazione della sentenza di secondo grado, il dolo distrattivo poteva ricavarsi dalla stessa conclusione del contratto di cessione, ma in tal modo, evidenzia il ricorrente, si arriva a confondere l'elemento materiale del reato con quello soggettivo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, in relazione anche all'art. 1, comma 138, legge n. 124 del 2017, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto ab origine distrattivo il contratto di cessione del leasing, sebbene dallo stesso derivasse un vantaggio per la fallita anche in caso di mancato pagamento del prezzo. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 3612 del 06/11/2006, dep. 2007, Tralicci, Rv. 236043; Sez. 5, n. 30492 del 23/04/2003, Lazzarini, Rv. 227705), evidenzia il ricorrente che affinché la cessione di un contratto di leasing possa essere ritenuta distrattiva occorre che il rapporto obbligatorio rappresenti un vantaggio per la fallita e non un onere. Con l'atto di appello era stato segnalato che il contratto di leasing stipulato nel 2000 prevedeva un valore di acquisto di euro 2.324.056,65, mentre il corrispettivo complessivo del leasing era di euro 3.139.980,48, oltre IVA;
la fallita aveva versato alla concedente canoni per complessivi euro 1.970.582,25, oltre IVA;
poiché il corrispettivo della cessione del leasing era pari ad euro 3.340.287,35, oltre IVA, da corrispondere in rate mensili decorrenti dal 2010 al 2015, era evidente che il prezzo della cessione fosse ben superiore all'importo totale dei canoni corrisposti da MA CC s.r.l. a Fineco Leasing;
il contratto di cessione era in realtà volto a sostenere finanziariamente MA CC s.r.l. La Corte territoriale aveva mal sintetizzato nelle premesse della sentenza il contenuto del gravame, limitandosi ad osservare che i canoni di leasing erano stati pagati alla concedente Fineco Leasing dalla Wall Granite Service s.r.l., che nel 3 frattempo aveva rinegoziato i canoni con la concedente in termini più vantaggiosi, con i canoni di sublocazione ad essa corrisposti dalla MA CC s.r.l., che, invece, aveva perso la possibilità di riscattare l'immobile per il quale aveva già corrisposto quasi la metà del corrispettivo della locazione finanziaria, rimanendo al contempo solidamente obbligata assieme alla Wall Granite Service s.r.l. per i canoni di leasing maturati successivamente alla cessione;
inoltre, la rilevante dilazione per il pagamento del corrispettivo della cessione del contratto di leasing a quest'ultima società, senza alcuna pattuizione di interessi o la prestazione di garanzie, tradiva la volontà delle parti che il prezzo non fosse in realtà versato, volontà resa ancor più evidente dall'inadempimento di detta obbligazione, protrattosi per anni, sino alla dichiarazione di fallimento, senza che la MA CC s.r.l. si attivasse per ottenere il pagamento. La Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, aveva aggiunto che era irrilevante che il curatore fosse riuscito a recuperare il bene oggetto del contratto di leasing ottenendo la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento dell'obbligazione di corrispondere il prezzo, essendosi all'atto del recupero già consumato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorrente sostiene, allora, che la motivazione è carente, perché non spiega perché le parti del contratto di cessione avrebbero pattuito un prezzo così elevato, considerato che la loro intenzione, secondo la decisione qui impugnata, era che esso non venisse affatto versato. Tale previsione esponeva la cessionaria ad un maggior rischio che la curatela esercitasse azioni volte al recupero del bene. Né la cessionaria aveva a sua volta ceduto a terzi il compendio oggetto di leasing, in modo da rendere i beni irrecuperabili dalla curatela. La cessionaria aveva anche provveduto al pagamento dei canoni di leasing, in tal modo consentendo alla curatela fallimentare, dopo la risoluzione della cessione, di esercitare il riscatto. Contrasterebbe con il proposito distrattivo anche la circostanza che i canoni di leasing erano superiori al canone di sublocazione versato dalla MA CC s.r.l. Sostiene il ricorrente che il contratto risulterebbe vantaggioso per la fallita anche laddove sin dall'inizio non fosse stato previsto alcun corrispettivo per la cessione, in quanto la MA CC s.r.l., pur potendo pretendere ai sensi degli artt. 138, primo comma, e 139 della legge n. 124 del 2017 un rimborso parziale dei canoni già corrisposti a titolo di leasing, ha comunque conservato la disponibilità dei beni oggetto del contratto, evitando al contempo il pagamento dei canoni di leasing sino alla scadenza del contratto, ben superiori ai canoni di sublocazione versati alla Wall Granite Service s.r.l. Sulla base dei calcoli eseguiti dal consulente tecnico della difesa, la cessione del contratto, anche senza considerare il corrispettivo pattuito, aveva determinato 4 un risparmio di oltre euro