Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2022, n. 23332

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2022, n. 23332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23332
Data del deposito : 15 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RISO SCOTTI ENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letti motivi nuovi presentati dal difensore della ricorrente, Avv. GIUSEPPE DI T, con i quali si insiste per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza n. 28672/21, la sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con la quale era stata ridotta la somma confiscata a carico della R S: s.r.l. e dichiarata la società responsabile ex artt. 9, 13, 24 e 25 d.lgs. n.231/01 degli illeciti amministrativi contestati ai capo D), E), F) G), correlati ai reati di truffa ai danni del Gestore dei Servizi Energici e di corruzione contestati ai caou A) B) e C) ai vertici societari.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di R Si s.r.l. osservando che, nel richiamare quanto affermato dai giudici di merito circa il fatto che il gestore pubblico aveva precisato che l'installazione di un secondo generatore e di un secondo punto di consegna non rientravano nelle previsioni delle convenzioni tra le parti, aventi ad oggetto solo il primo ed unico generatore che convogliava energia elettrica in un unico punto di consegna, la Sesta Sezione aveva omesso del tutto di esaminare il dato che successivamente lo stesso gestore pubblico aveva riconosciuto la piena legittimità e conformità, rispetto alle menzionate convenzioni, del mutato e nuovo assetto dell'impianto connotato dall'aggiunta di un gruppo turbina - alternatore che non ne faceva venir meno l'unicità;
inoltre, la Sesta Sezione aveva omesso del tutto di esaminare che il successivo riconoscimento di legittimità dell'assetto dell'impianto, sebbene "promosso" da funzionario GSE corrotto, era stato comunque avallato dai suoi superiori, totalmente estranei a qualsiasi accordo indebito con la società privata;
inoltre, la Sesta Sezione aveva omesso di confrontarsi con la deduzione del ricorrente secondo cui l'avvenuta corruzione del funzionario Centili non aveva comportato da parte sua la predisposizione di un parere "falso", bensì la sola indebita attività di consulenza in favore di un privato che dimostrava di non possedere adeguata competenza nell'affrontare le complesse problematiche tecnico-normative del settore, omettendo la doverosa disamina della deduzione attinente alla dimostrazione della asserita "falsità" del noto parere favorevole;
infine, la Sesta Sezione aveva omesso di confrontarsi con la censura del ricorrente secondo cui l'accertata riconducibilità dell'impianto, nel suo nuovo assetto, nel perimetro delle convenzioni in essere tra le parti, rendeva del tutto legittima la remunerazione a tariffe agevolate di tutta l'energia prodotta, con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di danno per il gestore pubblico, che proprio per tale ragione non si era costituito parte civile per il reato di truffa sub A).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi