Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19081
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASPARRO VITO nato a COLORNO il 13/09/1978 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L B, che chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 10 agosto 2021 il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza avanzata da V G di revoca del provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale aveva disposto la confisca per equivalente sul saldo attivo del rapporto bancario n. 4412 acceso presso la Ubi Banca allo stesso intestato, ma ritento nella disponibilità del padre, D G, condannato per il reato di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74/2002. 2. Adito da V G con l'opposizione di cui agli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., lo stesso Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza emessa il 10 aprile 2022, ha confermato la propria precedente decisione di segno negativo. A ragione della decisione il Tribunale ha in primo luogo richiamato i due orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema ritenuto centrale per la decisione, ovverosia quello della delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente a soggetto indagato, imputato o condannato per reato fiscale. Il primo orientamento, secondo cui la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate;
il secondo che, a fronte di siffatta delega a operare, anche ove non caratterizzata da limitazioni, richiede, per la dimostrazione della piena disponibilità delle somme depositate, ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato. Quindi, sulla scorta delle risultanze in atti, non contrastate dall'istante, ha ritenuto che, sia accedendo alla tesi della c.d. disponibilità in astratto da parte del delegato delle somme esistenti sul conto corrente, sia accedendo alla tesi della c.d. disponibilità in concreto delle stesse somme, vi fossero plurimi indizi per ritenere che sulla giacenza del conto corrente n. 4412 fosse esercitata «una signoria piena del condannato D G, che su di essa può confidare per esigenze sue proprie». Indici che ha indicato, in linea con quelli enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, nel rapporto di parentela tra delegante e delegato, nella mancata confluenza sul conto di competenze stipendiali ovvero di altre somme di pertinenza del titolare del conto stesso, infine la presenza di reiterati addebiti diretti SDD da Telepass Spa, relativi a spese di trasporto che, stante l'acclarata residenza di V G all'estero, sin dal 2016, sono state plausibilmente ritenute fruite dal delegato.
3. V G ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandolo a un unico, articolato, motivo con il quale deduce violazione degli artt. 27 Cost. e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il provvedimento ablativo subito da V G è stato
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L B, che chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 10 agosto 2021 il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza avanzata da V G di revoca del provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale aveva disposto la confisca per equivalente sul saldo attivo del rapporto bancario n. 4412 acceso presso la Ubi Banca allo stesso intestato, ma ritento nella disponibilità del padre, D G, condannato per il reato di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74/2002. 2. Adito da V G con l'opposizione di cui agli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., lo stesso Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza emessa il 10 aprile 2022, ha confermato la propria precedente decisione di segno negativo. A ragione della decisione il Tribunale ha in primo luogo richiamato i due orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema ritenuto centrale per la decisione, ovverosia quello della delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente a soggetto indagato, imputato o condannato per reato fiscale. Il primo orientamento, secondo cui la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate;
il secondo che, a fronte di siffatta delega a operare, anche ove non caratterizzata da limitazioni, richiede, per la dimostrazione della piena disponibilità delle somme depositate, ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato. Quindi, sulla scorta delle risultanze in atti, non contrastate dall'istante, ha ritenuto che, sia accedendo alla tesi della c.d. disponibilità in astratto da parte del delegato delle somme esistenti sul conto corrente, sia accedendo alla tesi della c.d. disponibilità in concreto delle stesse somme, vi fossero plurimi indizi per ritenere che sulla giacenza del conto corrente n. 4412 fosse esercitata «una signoria piena del condannato D G, che su di essa può confidare per esigenze sue proprie». Indici che ha indicato, in linea con quelli enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, nel rapporto di parentela tra delegante e delegato, nella mancata confluenza sul conto di competenze stipendiali ovvero di altre somme di pertinenza del titolare del conto stesso, infine la presenza di reiterati addebiti diretti SDD da Telepass Spa, relativi a spese di trasporto che, stante l'acclarata residenza di V G all'estero, sin dal 2016, sono state plausibilmente ritenute fruite dal delegato.
3. V G ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandolo a un unico, articolato, motivo con il quale deduce violazione degli artt. 27 Cost. e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il provvedimento ablativo subito da V G è stato
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