Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2023, n. 4353

CASS
Sentenza
21 novembre 2023
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21 novembre 2023

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L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2023, n. 4353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4353
Data del deposito : 21 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ASTA 04353-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: SALVATORE DOVERE Sent. n. sez. 1519/2023 - Presidente - CC 21/11/20231 LOREDANA MICCICHE' R.G.N. 35471/2023 DANIELE CENCI ANNA LUISA ANGELA RICCI Relatore- RI CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/08/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Ө RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pistoia, ordinanza depositata in data 7 agosto 2023, ha dichiarato con inammissibile l'opposizione presentata da NA ST avverso il decreto penale di condanna n. 195/23 Reg. Decr. (emesso dallo stesso Gip nel procedimento penale n. 4643/22 RGNR in data 7 giugno 2023), al pagamento della somma di euro 3.250 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 1.1.Il decreto penale conteneva anche l'indicazione che, ai sensi dell'art. 460, comma 1 lett.h-ter cod. proc. pen., la pena poteva essere pagata in misura ridotta di un quinto (2600 euro), qualora il pagamento fosse avvenuto- con versamento unico- "entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del presente decreto, attraverso il modello F23 in allegato, con rinuncia all'opposizione al presente decreto".

1.2. ST, il 29 giugno 2023, aveva provveduto al pagamento dell'importo di euro 2600,00 tramite il suindicato modello e, successivamente, aveva depositato presso il Tribunale di Pistoia la richiesta di rimborso dell'importo, a suo dire corrisposto per errore, nonché, con atto separato, l'opposizione al decreto penale, con richiesta di applicazione pena.

1.3.Il Gip ha dichiarato inammissibile l'opposizione, aderendo al parere contrario del Pubblico Ministero con cui si era rilevato che il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. nel testo oggi vigente, aveva comportato la rinuncia all'opposizione.

2. Avverso l'ordinanza, ST, a mezzO del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge. Secondo il difensore la rinuncia all'opposizione è atto formale e soggiace alle regole dettate per le impugnazioni, sicché l'eventuale pagamento in misura ridotta non poteva valere quale rinuncia tacita alla opposizione a decreto penale. La stessa Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare che il pagamento della pena inflitta con il decreto penale non costituisce rinuncia implicita alla opposizione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 B CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.

2. Il rito speciale del decreto penale di

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