Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/02/2024, n. 4427
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In ambito di contratto di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, avente natura indennitaria, non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter c.n. - che rimanda all'art. 941 c.n. - alle "norme comunitarie " e alla "normativa internazionale" conduca all'applicazione automatica della Convenzione trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina.
Al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. (In una fattispecie di cessione del credito spettante, nei confronti della compagnia aerea, al trasportato ex art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso l'eccezione di nullità della cessione di credito ex art. 106 T.U.B., affermando la non riconducibilità dell'operazione ad attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo della cessione meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 26099/2021 Numero sezionale 3798/2023 Numero di raccolta generale 4427/2024 Data pubblicazione 20/02/2024 LA CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto TRASPORTO AEREO LUIGI ALESSANDRO SCRANO Presidente Compensazione pecuniaria per ritardo del volo – DANILO SESTINI Consigliere decadenza – prescrizione – contratto di cessione del credito – applicabilità dell'art. PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere Rel. 106 t.u.b. ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere Ud. 15/11/2023 CC Spedizione a mezzo nave di CRMELO CRLO ROSSELLO Consigliere cose – avarie e perdite- Cron. Responsabilità del vettore – legittimazione a domandare il R.G.N. 26099/2021 risarcimento del danno da inesatto adempimento nei confronti del vettore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26099/2021 R.G. proposto da: NEOS S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti G V e L C P, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
- ricorrente -
contro
AIRHELP LTD, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. D L, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli, n.
4 - controricorrente e ricorrente incidentale – Numero registro generale 26099/2021 Numero sezionale 3798/2023 Numero di raccolta generale 4427/2024 Data pubblicazione 20/02/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 428/2021, pubblicata in data 17 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La società AirHelp Ltd, nella qualità di cessionaria del credito dovuto dalla compagnia aerea a M C e M G, evocava in giudizio la Neos s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 500,00, a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/04, per il ritardo di oltre tre ore del volo NO 7673 del 7 giugno 2015 diretto da Ibiza a Milano. La Compagnia aerea, pur non contestando il ritardo, eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione per decorso del termine biennale previsto dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, l'intervenuta prescrizione del diritto alla compensazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 418 cod. nav., e la nullità ed inefficacia della cessione di credito per carenza in capo all'attrice dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 t.u.b. Il Giudice di pace adito accoglieva l'eccezione di decadenza, ritenendo applicabile il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 35 della Convenzione di Montreal, perché richiamato dagli artt. 941 e 949-ter cod. nav.
2. Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto gravame da AirHelp Ltd e il Tribunale di Busto Arsizio, riformando la sentenza impugnata, ha accolto l'appello, condannando la Neos s.p.a. al pagamento della somma richiesta. In sintesi, ritenendo che il rimedio della compensazione esulasse dall'ambito applicativo della Convenzione di Montreal e, di 2 Numero registro generale 26099/2021 Numero sezionale 3798/2023 Numero di raccolta generale 4427/2024 Data pubblicazione 20/02/2024 conseguenza, dal termine di cui all'art 35, stante la sua eterogeneità rispetto al rimedio risarcitorio previsto dal Trattato, ha escluso l'applicabilità della decadenza biennale;
ha, poi, disatteso sia l'eccezione di nullità della cessione di credito ex art. 106 t.u.b., negando che la causa dell'operazione risultasse connotata dallo scopo del finanziamento, dato che la dazione di denaro da parte della cessionaria al cedente era solo eventuale e comunque successiva alla fruttuosa escussione del ceduto, sia l'ulteriore eccezione di incedibilità del credito risarcitorio, perché personale;
ha, pure, rigettato l'eccezione di violazione delle Condizioni generali di Contratto Neos, laddove prevedevano l'incedibilità del credito, e quella relativa alla violazione della condizione di reciprocità.
3. Neos s.p.a. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con quattro motivi. AirHelp Ltd resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con un unico motivo.
4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.
1. cod. proc civ. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Error in procedendo: in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione dell'art. 121 (112) c.p.c. recante principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché degli artt. 24 e 114 della Costituzione››, per avere il Giudice d'appello omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto alla compensazione avanzata sia in primo grado che in sede di appello. Evidenzia, al riguardo, di avere eccepito la prescrizione semestrale ex art. 418 cod. nav. e/o annuale ex art. 2951 cod. civ. del diritto azionato, in quanto il volo era stato effettuato in data 7 giugno 2015 (dies a quo), mentre 3 Numero registro generale 26099/2021 Numero sezionale 3798/2023 Numero di raccolta generale 4427/2024 Data pubblicazione 20/02/2024 la cessione del credito ad AirHelp era datata 13 gennaio 2017 e la richiesta di compensazione era pervenuta per la prima volta con diffida del 6 aprile 2017, ossia a prescrizione – semestrale o annuale – già consumatasi. Il motivo è infondato. È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza;
ciò comporta che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., sez. 3, 08/05/2023, n. 12131;
Cass., sez. 3, 06/11/2020, n. 24953).
2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Error in iudicando: in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 941 e 949-ter cod. nav., dell'art. 35 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 10 gennaio 2004 n. 12 alla quale ha aderito anche la Comunità Europea con decisione ratificata dal consiglio il 5 aprile 2001, degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento (CE) 261/2004 e della sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. III, 22 novembre 2012 resa in C - 139/11››. 4 Numero registro generale 26099/2021 Numero sezionale 3798/2023 Numero di raccolta