Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/2024, n. 32720
Sentenza
16 dicembre 2024
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16 dicembre 2024
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Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, nell'ipotesi di decesso del proprietario trasportato a bordo di veicolo privo di copertura assicurativa, l'impresa designata dal FGVS non può opporre in compensazione agli eredi della vittima, che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il credito nascente dalla speciale ipotesi di regresso ex art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, trasfuse e riordinate nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/103/CE, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione del principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", dovendosi assimilare la posizione giuridica del proprietario trasportato a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente e non potendosi, conseguentemente, privare, in via di regresso, i soggetti che assommano la qualità di titolari di un credito risarcitorio "iure proprio", da perdita del rapporto parentale, e quella di potenziali obbligati alla restituzione del credito azionato o eccepito in via di regresso dall'assicuratore, di quanto conseguibile a titolo di risarcimento.
In ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti al danneggiato oltre il limite del massimale, decorrono dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), che si identifica con quello della costituzione in mora.
Sul provvedimento
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento