Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2021, n. 06881

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2021, n. 06881
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06881
Data del deposito : 23 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN FE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/07/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAuditala relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELIA;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. M. Francesca Loy, che in data 13/3/2020 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 4/7/2019 LL IC presentava istan- za di revisione, ex art. 630, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla sen- tenza di condanna n. 1902/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 12/9/2016, pronuncia con cui era stata condannata alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 20.000 di ammenda, con confisca dell'area lottizzata, demolizione delle opere abusive e riduzione in pristino del sito, in relazione al capo contestatole sub lett. c) per i reati di cui agli artt. 30 e 44 lett. e dpr 380/01, per avere posto in essere una lottizzazione abusiva in violazione della disciplina urbanistica e paesaggistica statale e regionale, nonché della strumentazione urbanistica locale, frazionando ripetutamente e trasformando l'area in catasto terreni del comune di Morciano, fol. 16, part. 1216, 1220, 558, 570, 2013, qualificata come E3 zona Agricola di salvaguardia paesaggistica, con volumetria massima ammissibile di mc/mq 001, in zona per attrezzature turistico recettive, realizzando 5 ampi fab- bricati meglio descritti al capo a), realizzando un resort con 5 ampi fabbricati, pi- scina e parcheggio, eseguendo fra l'altro opere edilizie prive dei permesso di co- struire, ovvero con titoli illeciti per il contrasto con la disciplina urbanistica della zona ovvero in difformità sostanziale con i titoli edilizi, o in carenza di alcun titolo e per le quali proponeva inammissibili e strumentali domande di condono edilizio o infine con titolo edilizio illecito e inidoneo (n. 2 7/2010) in quanto le opere era- no sostanzialmente finalizzate a realizzare parcheggi e strutture a servizio del resort e comunque della illecita destinazione a struttura turistico ricettiva. In Morciano di Leuca con permanenza a tutto il 16/1/2015. La "prova nuova" su cui l'odierna ricorrente fondava l'istanza di revisione è costituita da una consulenza tecnica di parte, con la quale si tende a dimostra- re che il nucleo originario del manufatto costituito da un trullo centrale e due ap- pendici a pianta rettangolare era già esistente alla data del 28.5.1955 e quindi non necessitava di permesso di costruire quale opera edilizia anteriore al 1967 e che l'area in questione era già edificata ed urbanizzata. La Corte potentina, con ordinanza del 16/7/2019, dichiarava inammis- sibile l'istanza, rilevando ex art. 634 cod. proc. pen. come la richiesta fosse stata proposta fuori delle ipotesi previste dall'art. 630 lett. e) cod. proc. pen. e risul- tasse manifestamente infondata ex art. 631 cod. proc. pen. atteso che gli ele- menti in base ai quali si chiede la revisione non erano tali da dimostrare, se ac- certati, che il condannato dovesse essere prosciolto. Veniva, infatti, rilevato, in primo luogo, come difettasse ex art. 630 lett. c) cod. proc. pen. il requisito della "novità" della prova offerta, poiché il tema oggetto della consulenza tecnica di parte proposta era già stato oggetto di inda- gine nel corso della cognizione ordinaria di primo e secondo grado, con l'esple- tamento di una analoga perizia sulle opere edilizie abusive e sull'epoca di loro costruzione, avendo ritenuto la Corte D'Appello di Lecce che non si potesse con- dividere l'assunto difensivo per cui i manufatti sarebbero antecedenti al 1967. Rilevavano i giudici aditi, perciò, come l'invocata revisione si atteggiasse, nel caso di specie, ad un terzo giudizio di merito, non ammissibile, volto a con- trodedurre con una seconda consulenza tecnica di parte gli esiti dell'accertamen- to peritale espletato nel corso del giudizio di cognizione di primo grado, nel corso del quale l'imputata aveva già offerto a mezzo dell'elaborato del geom. Falcone Amedeo chiarimenti tecnici (cfr. pag. 3 della sentenza del Tribunale di Lecce). Inoltre, veniva ritenuto non condivisibile nemmeno l'assunto (cfr. pag. 6 dell'i- stanza di riesame) per cui l'odierna consulenza tecnica di parte poggerebbe i di- versi esiti su "nuove metodologie", ai fini delle novità della prova scientifica e della ammissibilità dell'impugnazione straordinaria in oggetto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensori di fiducia e procuratore speciale, la LL, dedu- cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. La ricorrente lamenta mancanza, illogicità della motivazione e inosservan- za della legge penale per erronea, applicazione dell'art. 630, co. 1, lett. c) e dell'art. 634 cod. proc. pen., in relazione alla declaratoria di inammissibilità della istanza di revisione per omessa allegazione della prova nuova (consulenza tecni- ca) e per avere omesso. di valutare i documenti allegati all'istanza di revisione (allegati da 1 a 18) aventi ognuno carattere di prova nuova;
nonché per erronea applicazione dell'art. 223 cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilità della consulenza tecnica per omessa asseverazione e per la declaratoria di manifesta infondatezza della richiesta di revisione e alla ritenuta insussistenza della capaci- tà. dimostrativa delle prove nuove.

3. In data 13/3/2020 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Ed invero, la Corte potentina, correttamente, ha sancito l'assenza di novità delle prove dedotte in ricorso, ritenendo inadeguato il loro risultato dimo- strativo ed inesistente il loro potenziale valore di disarticolazione rispetto all'ori- ginaria affermazione di responsabilità del condannato: e, dunque, priva di fon- damento la stessa impugnazione straordinaria avanzata. L'istituto della revisione - va ricordato - non si configura come impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (Sez. 6, n. 18338 del 10/3/2003, Serpico, Rv. 227242).

3. Il provvedimento impugnato -diversamente da quanto si sostiene in ri- corso,

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