Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 48373

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 48373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48373
Data del deposito : 24 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da O P P nato a ARBUS il 27/08/1953 avverso la sentenza del 15/11/2017 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere L S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M;
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di P P O ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 15 novembre 2017 che ha condannato il ricorrente per i reati ex artt. 20, comma 1, d.lgs. n. 139/2006, 17, comma 1, lett. a), 43 comma 1, lett. d), 46 comma 2, d.lgs. n. 81/2008 alla pena di C 5.100 di ammenda. La difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., i vizi di inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di illogicità e/o mancanza della motivazione.

2. Con il primo motivo, la difesa ha contestato l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ascritti, in violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. Per la difesa la motivazione è omessa laddove il giudice ha applicato il concorso materiale fra i reati e non la disciplina del reato continuato, per altro in contrasto con il tenore delle contestazioni, con le risultanze dell'istruttoria, con la decisione del giudice per le indagini preliminari di Milano il quale nell'emettere il decreto penale di condanna, poi opposto, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati in contestazione. Rileva la difesa che i reati contestati afferiscono tutte l'inosservanza (rectius la tardiva osservanza) di prescrizioni relative alla messa in sicurezza dell'Hotel Baviera, di proprietà dell'imputato, impartite dal Comando Provinciale dei Vigilè del Fuoco di Milano a seguito di un incendio verificatosi presso la struttura. Per la difesa, se non perfettamente sovrapponibile, medesimo è il contesto temporale in cui si sono verificate le inosservanze contestate all'imputato il quale ha in seguito sanato la propria posizione.
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