Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2021, n. 19337

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2021, n. 19337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19337
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G G nata NOCERA INFERIORE il 19/10/1983 avverso la sentenza del 03/07/2019 della CORTE DI APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, G D L, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie;
rigetto nel resto. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva dichiarato G G colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, commessa nella qualità di amministratrice della società

LIONS

Group Agency ( contestato nel proc.

RGTRIB

2207/13 (R.G.N.R. 4283/12), assolvendola, invece, dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (contestato nel riunito proc. RG. TRIB.2357/14 (

RGNR

7401/13).

3. Ricorre per cassazione G G, con il ministero del difensore di fiducia, il quale denuncia violazione di legge penale e di norme processuali sostenendo che non vi è corrispondenza tra la motivazione della sentenza impugnata e l'imputazione ascritta. Secondo il Difensore ricorrente, infatti, la sentenza fa riferimento, contraddittoriamente, una volta alla bancarotta documentale, l'altra a quella patrimoniale. Essa, inoltre, è nulla, per violazione degli artt. 187,192, 211 e ss. cod. proc. pen, nonché per vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo all'elemento soggettivo del reato non siano stati individuati gli indici fattuali dai quali si è tratta la consapevolezza della natura fraudolenta della condotta contestata, avendo la ricorrente svolto il mero ruolo di prestanome rispetto a una società gestita dal marito, e richiama orientamento giurisprudenziale che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, G D L, nella requisitoria scritta del 12 gennaio 2021, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e per il rigetto, nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Tuttavia, il Collegio deve rilevare ex officio la illegalità della determinazione delle pene accessorie. Con riferimento a tale punto della decisione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. Effettivamente, nella sentenza impugnata, nel ripercorrere l'iter processuale, la Corte di appello ha operato confusi riferimenti ai numeri dei procedimenti e al loro oggetto, e, conseguentemente, in alcuni passaggi, non v'è corrispondenza tra i dati riportati e quelli effettivi. Così, nella quarta pagina, si afferma che il primo Giudice aveva ritenuto la G responsabile del solo reato ascrittole con decreto emesso nel procedimento n.

RGNR

2207/13, che, però, aveva riguardo alla bancarotta distrattiva, dalla quale la ricorrente era stata assolta. Ulteriore disorientamento ingenera la circostanza che, nel riportare l'imputazione, il Collegio territoriale ha richiamato solo la contestazione della bancarotta distrattiva, omettendo di ripetere quella di bancarotta documentale.

2.1. Tuttavia, al di là di siffatto, indiscutibile, disordine della motivazione che, per quanto evidenziato, presenta profili di contraddittorietà e di illogicità - ma non può sottacersi che analoghe imprecisioni caratterizzano anche il ricorso, dove vengono reiterati analoghi erronei riferimenti fattuali - osserva, tuttavia, il Collegio che i descritti vizi della sentenza impugnata non possono essere considerati manifesti, donde l'infondatezza della doglianza difensiva, poichè, dalla complessiva lettura del provvedimento, emerge con chiarezza l'intento della Corte di appello di confermare la decisione del primo giudice, ovvero di affermare la responsabilità della ricorrente per il solo delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Invero, nella premessa in fatto, la Corte di appello dà atto che la ricorrente era stata dichiarata colpevole del solo delitto di bancarotta documentale per cui subiva condanna, venendo assolta dall'imputazione di bancarotta patrimoniale per non aver commesso il fatto;
nelle pagine 2 e 3 ha riportato, in sintesi, gli argomenti utilizzati dal primo giudice;
nella quarta pagina sono stati richiamati gli esiti della relazione del curatore fallimentare, per giustificare la responsabilità della G per il reato di cui all'art. 216 L.F. comma 1 n. 2, ovvero per bancarotta documentale;
nel vagliare i motivi del gravame di merito, la Corte distrettuale ha operato univoco riferimento alla bancarotta documentale, ne ha scrutinato, in particolare, l'elemento psicologico, ed è così giunta a confermare la decisione del Tribunale. Tutti tali elementi consentono di superare le aporie della sentenza, che non presenta affatto il denunciato contrasto tra contestazione e decisione.
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