Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2019, n. 21536

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2019, n. 21536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21536
Data del deposito : 20 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 O AGO, 2019 2153u/19

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 11148/2014 SEZIONE LAVORO on 2(53-6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. A M - Presidente - Ud. 15/05/2019 Dott. U B - Consigliere - PU Dott. G F - Consigliere - Dott. P G - Consigliere - Dott. R M - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11148-2014 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. 2019 C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in

ROMA

1824 VIA

CESARE BECCARIA

29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, E D R, L M;

- ricorrente -

contro

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAZIO

20-C, presso lo studio dell'avvocato M FSCO DOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 530/2013 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/10/2013 R.G.N. 509/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato A S;
udito l'Avvocato M FSCO DOTTO e F C. isg11148/ 2014 INPS c/ _A. R. TE. udienza del maggio 2019

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 21 ottobre 2013, ha confermato la sentenza di primo grado, di accoglimento dell'opposizione proposta da A.R.T.E. Savona (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona), ex IACP (d'ora in poi: A.R.T.E.), avverso la cartella di pagamento e l'avviso di addebito relativi alla contribuzione per malattia e maternità dei dipendenti dell'Azienda in riferimento ai periodi gennaio - febbraio e maggio - dicembre 2009. 2. Per la Corte d'appello l'Azienda, pur avendo assunto natura ibrida, non presentava i requisiti per l'assoggettamento alla contribuzione in oggetto, rappresentati dall'avvenuta privatizzazione e dal capitale di tipo misto e, alla stregua dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 9 del 1998, costituiva un ente pubblico economico strumentale alla Regione, dotato di personalità giuridica, volto a perseguire, sia pure con forme privatistiche, finalità proprie della Regione, gestendone il patrimonio edilizio con assoggettamento a procedure ad evidenza pubblica e soggezione al controllo pubblico per le nomine, la gestione e il bilancio, e che a ciò conseguiva l'esclusione della privatizzazione dell'ente, in senso formale e sostanziale, non essendosi avuto il passaggio della titolarità della proprietà dei beni dalla mano pubblica a quella privata;
inoltre, neppure poteva parlarsi di «capitale misto», in quanto A.R.T.E. aveva acquisito la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 4, legge regionale n. 9 del 1998 cit.) e godeva di autonomia patrimoniale, sicché il patrimonio era interamente pubblico e non risultava essere stato affidato all'azienda ulteriore patrimonio da parte di soggetti privati, come previsto dall'art. 3, comma 4, lettera c, della citata legge regionale.rg 11148/2014 R M estensore 3. Avverso tale sentenza ricorrente l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. con un unico, articolato motivo;
resiste, con controricorso, illustrato da memoria, l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona che ha depositato memoria di costituzione di altro difensore, avv. F C, unitamente al difensore già in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il motivo di ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (contribuzione di malattia);
dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (contribuzione di maternità);
art. 20 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
legge della Regione Liguria 12 marzo 1998, n. 9. 5. Sulla base della ricostruzione del quadro normativo - statale e regionale - di riferimento l'INPS, fra l'altro, sottolinea che: 1) la suindicata legge regionale, nel disciplinare la trasformazione degli IACP regionali in Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia, ha configurato tali aziende come enti pubblici di natura economica, strumentali alla Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile;
2) a conclusione del menzionato processo di trasformazione l'A.R.T.E. ha ottenuto l'iscrizione alla Camera di Commercio, in conseguenza della acquisita configurazione di ente pubblico economico;
3) l'oggetto sociale di A.R.T.E. include anche l'acquisizione di immobili da privati e la stipulazione di contratti di diritto privato con privati cittadini;
4) la legge regionale n. 9 del 1998 ha stabilito che al personale dipendente dalle Aziende si debba applicare il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal CCNL proprio degli IACP trasformati in aziende oppure - in mancanza e per quanto compatibile con la natura degli enti - quello delle Aziende municipalizzate;
5) il rapporto previdenziale, relativo ai dipendenti delle Aziende regionali in oggetto, è instaurato con l'INPS, attraverso il versamento della contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti al Fondo previdenza lavoratori dipendenti.rg 11148/2014 R M estensore 6. La controversia nasce dal mancato versamento, da parte dell'ARTE di Savona, nel periodo gennaio - febbraio e maggio - dicembre 2009, della contribuzione per maternità e per disoccupazione (quest'ultima, per i soli operai) che, ad avviso dell'Istituto, doveva decorrere dal 10 gennaio 2009, in base all'art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 citato.
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