Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2019, n. 34474
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Nella controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un lavoratore dipendente del Consolato generale del Perù in Italia, intesa ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro va esclusa la giurisdizione del giudice italiano, in quanto la domanda in questione è in grado di incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, e ciò in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, che non è derogabile convenzionalmente, non potendo essere invocato, in senso contrario, il disposto dell'art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con legge n. 5 del 2013, che, nel consentire la devoluzione, convenzionale, alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero (e, dunque, con ampliamento dell'immunità giurisdizionale), non può essere interpretato nel senso - inverso - di introdurre una generale derogabilità, convenzionale, all'immunità medesima.
Sul provvedimento
Testo completo
E 344 741 1 9 T N REPUBBLICA ITALIANA E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LICENZIAMENTO GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - DIPENDENTE CONSOLATO ESTERO DOMANDA DI VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione - REINTEGRAZIONE GIURISDIZIONE - Presidente Sezione - Ud. 05/11/2019 - PU GIACOMO TRAVAGLINO R.G.N. 21796/2018 - Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO Cor. 34474 Rep. MARIA ACIERNO - Consigliere - C.U. A GTI - Consigliere - A CO Consigliere - G M - Consigliere - E V - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21796-2018 proposto da: C Z B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentata e difesa dall'avvocato A D R;
- ricorrente -
535 T9 CONSOLATO GENERALE DEL PERU' DI FIRENZE, in persona del Console Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato LORENZO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L B;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1174/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/02/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'affermazione della giurisdizione straniera;
uditi gli avvocati Francesco Mainetti per delega dell'avvocato Andrea Del Re e Lorenzo Bombacci.
Fatti di causa
1.- Beatriz Zoila Caciano, dipendente del Consolato Generale del Perù di Firenze, con inquadramento nel livello A1 della disciplina per i dipendenti delle ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali e organismi internazionali in Italia, ha adito il Tribunale di Firenze per chiedere che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatole in data 5/8/2009 per giusta causa, consistita nell'aver minacciato, strattonato e colpito ad un braccio» una collega nel corso di un violento diverbio. 2.- Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, ha escluso la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento;
ha invece ritenuto insussistente la giusta causa, in difetto di prova dell'episodio contestato nelle sue specifiche modalità e gravità, e ha condannato il Consolato al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 8 della L. 15/7/1966, n. 604. Ric. 2018 n. 21796 sez. SU - ud. 05-11-2019 -2- 3. -La sentenza, impugnata in via principale dalla lavoratrice e in via incidentale dal Consolato, è stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza pubblicata in data 1/2/2018. A fondamento della decisione la Corte ha ritenuto: a) infondato il motivo dell'appello incidentale avente ad oggetto l'irregolare instaurazione del contraddittorio in primo grado, perché il vizio denunciato - nullità della notificazione del ricorso ex art. 414 cod.proc.civ. effettuata a mezzo del servizio postale direttamente al Consolato e non per il tramite del Ministero degli Affari esteri - si era sanato con la tempestiva costituzione del convenuto;
b) inutilizzabili i documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente, ed elencati dall'appellato a pagina 19 della sua memoria di costituzione, trattandosi di atti consolari assistiti dalla garanzia dell'inviolabilità ai sensi degli artt. 33 e 61 della Convenzione di Vienna;
c) insussistente la giurisdizione del giudice italiano sulle domande proposte sensi dell'art. 18 I. 20/5/1970, n. 300 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. 28/6/2012, n. 92), in ragione della natura del datore di lavoro e del principio della «immunità ristretta», recepito nell'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a New York il 2/12/2004, e ratificata in Italia con la L. 14/1/2013, n. 5 (al riguardo la Corte richiama i precedenti di legittimità di Cass. Sez. Un. 6/6/2017, n. 13980;
Cass. Sez. Un. 18/4/2014, n. 9034 e altre pronunce conformi);
d) non configurabile una deroga convenzionale alla giurisdizione, prevista dal paragrafo 2 dell'art. 11, lett. f) della Convenzione di New York, invocata dalla ricorrente sul presupposto il Consolato avrebbe espressamente accettato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere del rapporto inter partes;
e) assorbita ogni ulteriore pronuncia sulla natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento in difetto di interesse della lavoratrice ad Ric. 2018 n. 21796 sez. SU - ud. 05-11-2019 -3- una siffatta pronuncia, non potendo comunque ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro per le ragioni indicate;
f) ingiustificato il licenziamento, in mancanza di prova dell'imputabilità alla lavoratrice di una lite di tale gravità da costituire giusta causa di risoluzione del rapporto;
g) insussistenti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla natura ingiuriosa del licenziamento, del danno da demansionamento, nonché il diritto all'indennità di cassa, per difetto di prova dei relativi presupposti.
4. Contro la sentenza, la Caciano ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito il Consolato Generale del Perù di Firenze con controricorso in cui ha spiegato ricorso incidentale, fondato su due motivi. In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria del 21/6/2019, n. 16759, questa Corte - sezione lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando che il ricorso prospetta una questione di giurisdizione non rientrante nelle ipotesi di delega di cui al decreto del Primo Presidente del 10/9/2018 per la trattazione delle questioni di giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato. La questione è stata dunque rimessa a queste Sezioni unite. In vista dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Il ricorso principale della Caciano.
1. I motivi di ricorso sono tre e sono così prospettati: - 1.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 61 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24/4/1963, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ.: si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabili le norme in esame - che tutelano l'inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari - e, Ric. 2018 n. 21796 sez. SU - ud. 05-11-2019 -4- quindi, inutilizzabili i documenti prodotti in giudizio dalla lavoratrice. A sostegno della censura la ricorrente riferisce che il Consolato del Perù di Firenze è un consolato di carriera, e non un consolato diretto da console onorario, con la conseguenza che si è fuori dalla previsione di cui all'art. 61 cit.;
che i documenti erano stati ottenuti all'esito di un regolare procedimento amministrativo e in applicazione della legge costituzionale del Perù sulla trasparenza (n. 27806/1993), che può subire limitazioni solo rispetto ad atti di natura militare o di intelligence (art. 15 Legge Trasparenza) coperti dal segreto, peraltro di carattere temporaneo;
che taluni documenti (come ad esempio i doc. 16, 18, 15 e 41) non afferivano all'archivio consolare ed erano stati ottenuti direttamente dalla lavoratrice dalla Autorità per la trasparenza, sicché doveva escludersi che gli stessi potessero essere segreti;
che, in ogni caso, si trattava di documenti relativi al rapporto di lavoro, estranei all'esercizio della sovranità dello Stato del Perù;
1.2.- «omesso esame di un punto decisivo della controversia»: si assume che la corte territoriale non si sarebbe espressa in merito all'esplicito consenso prestato, da parte dello Stato del Perù, all'esercizio della giurisdizione da parte del giudice italiano attraverso sia una comunicazione scritta in un procedimento sia con l'intervento nel merito e la partecipazione al procedimento (artt. 7 e 8 della Convenzione di New York del 2/12/2004);
1.3. violazione e falsa applicazione dell'art. 37 cod. proc. civ., dell'art. 11 della Convenzione di New York, del principio della cosiddetta immunità ristretta e dell'interpretazione, fornita dalla CEDU, delle suddette norme, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. al riguardo si richiamano i principi espressi dalla CEDU, nella sentenza 18/1/2011 (Guadagnino c/Italia), in cui si è affermato che l'immunità non opera allorché gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell'ordinamento locale non siano riconducibili Ric. 2018 n. 21796 sez. SU - ud. 05-11-2019 -5- all'esercizio di poteri sovrani ma rientrino nell'esercizio dello ius privatorum. Il ricorso incidentale del Consolato del Perù.
2. Il ricorso incidentale del Consolato Generale del Perù è articolato in due motivi: 2.1.- «violazione o comunque falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 142, 156 c.p.c. Della inesistenza della notifica del ricorso introduttivo»: si reitera l'eccezione di nullità-inesistenza della notificazione del ricorso ex art. 414 cod.proc.civ., non sanata dalla costituzione del convenuto;
2.1. violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.) con riguardo agli artt. 5 L. 15/7/1966, n. 604, 2119, 2697, cod.civ., 116 cod. proc. civ., 28 e 30 del C.C.N.L. applicabile al rapporto in esame: si assume che i fatti oggetto della contestazione disciplinare erano stati compiutamente provati attraverso le testimonianze assunte in giudizio e il giudice del merito, attribuendo maggiore attendibilità ad un testimone, anziché ad un altro, e così ritenendo non raggiunta la prova dello scontro fisico tra la Caciano e una collega, né delle minacce rivolte dalla prima alla seconda -, non avrebbe fatto buon governo delle regole in materia di valutazione delle prove. L'esame delle questioni preliminari sollevate dal controricorrente.
3. Nel controricorso, il Consolato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale sul presupposto