Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2013, n. 14501
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La domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adozione del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto da titolare dello "status" di rifugiato, proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'art. 2 bis, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. T F - Presidente di sez. -
Dott. S G - rel. Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6478/2012 proposto da:
N B M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell'avvocato A F, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 17942/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2012 dal Consigliere Dott. G S;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO P P M, che ha concluso per l'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al cittadino congolese N B M è stato riconosciuto lo status di rifugiato con provvedimento della Commissione centrale (successivamente Commissione nazionale per il diritto di asilo) del 17 settembre 2001 e conseguentemente è stato rilasciato permesso di soggiorno per asilo politico. Il 26 novembre 2004 ha chiesto alla Questura di Roma il rinnovo di tale permesso e il rilascio del documento di viaggio ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del D.P.R. n. 349 del 1999, art. 11, comma 1, lett. a), come modificato con il D.P.R. n. 334 del 2004. La richiesta è stata reiterata con istanza del 23
febbraio 2006. Non avendo l'amministrazione adottato il provvedimento richiesto il cittadino straniero, con ricorso del 17 maggio 2006, ha chiesto al t.a.r. del Lazio che, accertata l'illegittimità del silenzio-rifiuto, l'amministrazione fosse condannata ad adottare il provvedimento. Con sentenza del 26 luglio 2006 il t.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, affermando che le controversie in materia di riconoscimento della qualifica di rifugiato e quelle relative ai correlati permessi di soggiorno, che trovano come unico presupposto il riconoscimento dello status, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Essendo stato il permesso di soggiorno rilasciato il 7 luglio 2006, con atto di citazione del 26 ottobre 2006, il cittadino straniero ha convenuto in giudizio il Ministero dell'interno davanti al tribunale di Roma chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (per perdita di un'offerta di lavoro condizionata al possesso di titolo di soggiorno e di viaggio) e non patrimoniali conseguenti al ritardo nell'emissione del provvedimento. Con sentenza del 20 settembre 2011 il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Esclusa l'esistenza di un giudicato interno (per essere stata la sentenza del t.a.r. pronunciata anteriormente alla possibilità di traslatio e quindi in un giudizio diverso) o esterno (riconoscibile solo alle sentenze della corte di cassazione in tema di giurisdizione) il tribunale ha osservato che la domanda proposta davanti al t.a.r., diretta a far accertare l'illegittimità del silenzio-rifiuto, era diversa da quella fatta valere in giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da ritardo nell'emissione del provvedimento. Poiché la posizione giuridica fatta valere aveva natura di interesse pretensivo che si assumeva leso da un "cattivo uso del potere" e cioè dalla violazione di una regola procedimentale, la domanda risarcitoria apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo, come confermato dalle previsioni di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 bis (introdotto con la L. n. 69 del 2009 e abrogato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, di approvazione del codice del processo amministrativo) e dell'art. 133 del predetto codice.
N B M, con ricorso notificato il 6 marzo 2012, illustrato con memoria, ha sollevato conflitto, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione
del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE