Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/08/2004, n. 15682
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. A E - rel. Consigliere -
Dott. F N - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e per quanto possa occorrere dall'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
s.n.c. Eusemaca di V L;
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione 2^, n. 15/2/2001, del 29.10.2001/29.10.2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23.4.2004 dal Consigliere relatore Dott. E A;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. C P, il quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5.6.1993 la Commissione tributaria di 1^ grado di Sulmona dichiarava inammissibile perché tardivo il ricorso proposto dalla s.n.c. Eusemaca di V L avverso una cartella esattoriale notificatale il 20.12.1991 di lire 5.429.765 concernente l'Ilor ed accessori relativi alla liquidazione della dichiarazione dei redditi del 1988.
La contribuente proponeva appello con atto notificato l'8.7.1993 deducendo di essersi avvalsa della proroga dei termini ex art. 36, 3^ comma, della legge n. 413/1991.
Nelle more del giudizio di appello la società Eusemaca presentava in data 15.12.1994 domanda per la definizione della controversia, ai sensi dell'art. 2 quinquies della legge 30.11.1994 n. 656. La Commissione tributaria di 2 grado dell'Aquila, con ordinanza n. 38/1995, dichiarava il giudizio estinto per definizione in base alla norma ora citata.
Con istanza del 19.12.1996 l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sulmona chiedeva la revoca della predetta ordinanza e la prosecuzione della controversia in appello, assumendo che la s.n.c. Eusemaca non poteva essere ammessa alla definizione della lite sia perché la cartella esattoriale era stata impugnata fuori termine sia perché si trattava di un atto non rientrante tra quelli previsti dall'art. 2 quinquies sopra citato.
La Commissione tributaria Regionale dell'Abruzzo, con ordinanza del 29.10.2001, dichiarava soggetta a condono l'imposta. Assumeva tale giudice che il ricorso introduttivo non era tardivo per la proroga del termine di impugnazione prevista dai decreti legge n. 174/1992, 269/1992 e 319/1992. L'ordinanza n. 38 dell'8.5.1995 della
Commissione di 2^ grado era d'altra parte legittima perché relativa a controversia non iscritta a ruolo in via definitiva. Propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando due motivi.
La contribuente non si è costituita in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE