Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/2021, n. 40398

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/2021, n. 40398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40398
Data del deposito : 16 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 7606-2015 proposto da: C C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA

257, presso lo studio dell'avvocato M V, rappresentata e difesa dall'avvocato R S;

- ricorrente -

2021 contro 1848 ASL N 3 SUD, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POLI

29, presso la SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE C, rappresentata e difesa dall'avvocato E M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7084/2014 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 17/11/2014 R.G.N. 5378/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. P N D T;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 7606/2015 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 7084/2014, depositata il 17 novembre 2014, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda, con la quale C C - assunta a tempo determinato dalla ASL NA 4 (poi confluita nella ASL NA 3 Sud) con la qualifica di dirigente farmacista, inizialmente per un periodo di otto mesi, successivamente prorogato due volte - ha chiesto la conversione del proprio rapporto di lavoro e l'immediata assunzione a tempo indeterminato nella stessa qualifica, oltre al risarcimento dei danni.

2. La Corte, escluso il difetto di specificità ex art. 434 cod. proc. civ. dell'atto di gravame ed esclusa altresì la configurabilità di una condotta acquiescente della ASL per avere dato corso all'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente anteriormente al deposito del ricorso in appello, in quanto meramente attuativa della sentenza di primo grado, ha ritenuto che il contratto non fosse suscettibile di conversione, ai sensi dell'art. 10, c. 4, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, avendo ad oggetto un rapporto di pubblico impiego di natura dirigenziale.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Carbone con quattro motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la ASL Napoli 3 Sud con controricorso.

4. Il Procuratore Generale, con le proprie conclusioni depositate il 3 maggio 2021, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in I. 7 agosto 2012, n. 134), nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile il gravame dell'Azienda Sanitaria, nonostante il ricorso di secondo grado fosse carente della indicazione delle parti del provvedimento che si intendevano impugnare e delle modifiche richieste alla ricostruzione compiuta dal primo giudice.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 329 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di acquiescenza alla pronuncia di primo grado, senza considerare che l'Azienda Sanitaria aveva assunto a tempo indeterminato la lavoratrice in data precedente il deposito del ricorso in appello e che, prima di procedere alla costituzione di tale nuovo rapporto, non aveva rappresentato alcuna contestazione alla decisione di prime cure.L't 3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 368/2001 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001, nonché vizio di motivazione, non avendo la Corte considerato che l'art. 10, nell'escludere l'applicabilità della disciplina sui contratti a termine al personale dirigenziale, per il quale viene dettata la regola di una durata massima non superiore a cinque anni, ha inteso limitare l'esclusione al personale con incarichi dirigenziali (per i quali, ex art. 19, è stabilita la medesima durata massima) rispetto ai "comuni" dipendenti pubblici, ancorché con qualifiche dirigenziali, assunti a tempo determinato e per i quali valgono i limiti previsti per tutti i rapporti di lavoro a termine.
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