Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/06/2023, n. 16263

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/06/2023, n. 16263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16263
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26566/2022 R.G. proposto da: O D AVOCATI DI V, elettivamente domiciliato in V VIA PRATO SANTO, presso lo studio dell’avvocato B B (BSSBBR67M60L781B) che lo rappresenta e difende -ricorrente-

contro

L T, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato M A (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L GELE R.G. 26566/2022udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. (LNDGRL64P17L781V) -controricorrente- nonchè

contro

PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE-intimato- avverso SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 161/2022 depositata il 03/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal presidente di sezione relatore M F

FTTI DI CAUSA

1. O D AVOCATI DI V impugna la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 161/2022 depositata il 03/10/2022di accoglimento del ricorso dell’abogado T L avverso il provvedimento del COA di Verona 19.4.2021 con cui era stata rigettata la sua domanda di iscrizione alla Sezione speciale avvocati stabiliti dell’albo forense;

2. la sentenza impugnat a ha premesso che : a) la reiezione della domanda era stata motivata dal COA sul presupposto che L, già con titolo di Master Official de Abogacia e pratica forense in Italia, ora dipendente di un’amministrazione pubblica (AGEC – Azienda gestione edifici comunale), era incardinato presso il relativo ufficio legale ma senza i requisiti per l’applicazione dell’eccezione all’incompatibilità prevista agli artt.19 co.3 e 23 l. n. 247 del 2012;
b) come comunicato nel preavviso di rigetto, anche nella delibera finale il COA osservava che l’abogado Lversava in un rapporto di subordinazione ai sensi dell’art.18 co.3 lett.d) l. 247 cit., in base allo status limitato dell’avvocato stabilito, te nuto ex art.8 d.lgs. n. R.G. 26566/2022udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. 96 del 2001 ad agire d’intesa con un professionista abilitato e considerato che l’ufficio in cui prestava servizio non poteva essere inteso come unità organica autonoma;

3. la sentenza ha ritenuto fondata l’i mpugnazione esponendo che: a) la questione ineriva non, come deciso dal COA, al caso già trattato in sentenza CNF n.202/2018, ma alle ipotesi di cui ai pareri CNF nn. 103/2016 e 48/2020, avendo infatti L principalmente chiesto di essere iscrittoalla sezione speciale degli avvocati stabiliti dell’albo e non all’elenco degli avvocati dipendenti degli enti pubblici;
b) L risultava infatti regolarmente iscritto al Colegio de Abogados de Madrid, con utilizzo del titolo di abogado conseguito in Spagnae per un’attività di legale in Italia, da svolgersi d’intesa con il capo dell’ufficio legale dell’ente, così rispettando sia la regola di collaborazione sia le invocate prescrizioni normative sull’autonomia dell’ufficiolegale di AGEC;

4. il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in tre motivi, con istanza di sospensiva;
al ricorso resiste T L, che ha depositato controricors o con istanza di sospensione;
anche la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l'adunanza camerale del 6 giugno 20 23 ;
entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo solleva la violazione dell’art . 18, co . 1, lett . d), dell’art. 19, co. 3 e dell’art . 23 della l . 247/2012, nonché degli art t. 5 e 8 del d.lgs. 96/2001, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, c.p.c., ‘per avere il C.N.F erroneamente disapplicato il regime di incompatibilità della professione di avvocatocon qualsiasi attività di lavoro subordinato consentendo di applicare illegittimamente all’abogado T L l’eccezione spettante ai soli avvocati che R.G. 26566/2022udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. esercitano attività legale per conto degli enti pubblici, con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23’;

2. con il secondo motivo è ded otta identica violazione dell’art. 23, co. 2, della l . 247/2012 e del principio tempus regit actum , in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere il C.N.F. ‘ritenuto che il “Servizio Legale” di AGEC fosse dotato dei requisiti di cui all’art. 23 della L.P.F. senza tenere conto che l’organigramma aziendale è stato mutato successivamente (11/05/2021) al provvedimento di diniego da parte del C.O.A. di Verona (19/04/2021) e la nuova circostanza è stata allegata solamente in sede di impugnazione del diniego’;

3. con il terzo motivo è sollevato eccesso di potere giurisdizionale, in violazione degli artt. 1 e 29 della l. 247/2012 e dell’art. 3 della Costituzione, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, c.p.c., per avere il C.N.F., in violazione dei compiti e prerogative dei COA di tutela dell’affidamento della collettività sottesa all’ordinamento forense, introdotto in via interpretativa un inedito regime di deroga all’incompatibilità della professione dell’avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, così consentendo all’abogado L, avvocato stabilito e contemporaneamente dipendente di una P.A., di ‘esercitare la professione senza dover sottostare all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con conseguente esonero anche delle conseguenti limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23 ed in particolare all’obbligo di trattazione esclusiva e stabile dei soli affari legali dell’ente’;
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