Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2017, n. 15276
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In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive corrispondenti all'incarico dirigenziale di fascia stipendiale superiore previsto nel contratto individuale ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi (nella specie, il provvedimento macro-organizzativo di ridefinizione della posizione organizzativa, con attribuzione di un trattamento economico inferiore, successivo alla stipula del contratto), incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive del dipendente.
Sul provvedimento
Testo completo
E T 15276\ 17 N E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto - Primo Pres.te f.f. - RETRIBUZIONE RENATO RORDORF PUBBLICO LUIGI MACIOCE - Presidente Sezione - IMPIEGO Ud. 07/03/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 28700/2015 BRUNO BIANCHINI - Consigliere ANTONIO MANNA -Consigliere - Rep. hon 15276 DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - C.U. LUCIA TRIA - Consigliere - UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28700-2015 proposto da: REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 11, presso l'Avvocatura Regionale della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato NATASCIA MARSALA;
- ricorrente -
contro
CR RT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, 180 Wy e difeso dagli avvocati MARIAGIOVANNA BELARDINELLI, MARIO RAMPINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata in data 4/09/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Donatella Resta per delega dell'avvocato Mario Rampini e Stefano Pazzaglia per delega dell'avvocato Natascia Marsala.
Fatti di causa
Il giudice del lavoro del Tribunale di Perugia, accogliendo la domanda di RI RT, accertò il diritto del medesimo alla collocazione della sua posizione dirigenziale nella fascia A, sottofascia economica A2, dal 1° ottobre 2005 al 1° ottobre 2007, condannando la resistente amministrazione regionale dell'Umbria al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate degli accessori di legge. Con sentenza del 24.6 - 4.9.2015 la Corte d'appello di Perugia ha respinto l'impugnazione della Regione Umbria, confermando la decisione del primo giudice, sia in ordine all'infondatezza dell'eccezione del difetto di giurisdizione, posto che la causa petendi consisteva nel riconoscimento del diritto ad un determinato emolumento di fonte contrattuale, sia in merito alla ritenuta inidoneità dei provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione a modificare in peius il trattamento economico pattuito tra le parti nel contratto del 5 aprile 2004, atteso che era stato attribuito un incarico classificato nella fascia A1, deteriore Ric. 2015 n. 28700 sez. SU - ud. 07-03-2017 -2- {> rispetto alla previsione del suddetto accordo che contemplava per il lavoratore una retribuzione di posizione corrispondente alla fascia A2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Regione Umbria con tre motivi. Resiste con controricorso RI RT il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo la difesa della Regione Umbria contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Rileva, in contrario, la ricorrente che la questione dibattuta non verteva sui singoli contratti di lavoro sottoscritti a seguito della riorganizzazione, bensì sull'illegittimità dei provvedimenti di macro-organizzazione considerati lesivi della posizione giuridica del RI e precisa che quest'ultimo aveva chiesto la disapplicazione degli atti presupposti di riorganizzazione, nonché dell'atto col quale la P.A. aveva collocato il servizio "Relazioni internazionali" in una sottofascia economica inferiore rispetto a quella riconosciuta con la DGR n. 382/2003, con la conseguenza che gli inconvenienti lamentati dal dipendente rappresentavano degli effetti riflessi ed indiretti dell'atto amministrativo, inidonei a determinare il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, ricadendo gli stessi non solo sul singolo dirigente ma sull'intera categoria dirigenziale. Pertanto, considerato che era stato impugnato il provvedimento col quale la Regione Umbria, in esecuzione del potere di