Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2018, n. 5961
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In materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, l'art. 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002 - concernente il computo del requisito dell'anzianità contributiva pari a 37 anni che, unitamente all'età di 58 anni, consente la cumulabilità integrale della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente - deve essere inteso nel senso che i contributi utili allo scopo siano costituiti dalla sola contribuzione effettiva in quanto, quando il suddetto articolo, ai fini della deroga al divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, richiama un'anzianità contributiva di 37 anni non può che riferirsi ai contributi utili ai fini del conseguimento della stessa pensione di anzianità oggetto della norma, con esclusione pertanto della contribuzione figurativa utile soltanto per la misura della pensione, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Sul provvedimento
Testo completo
12 MAR. 2018 T T I 05961/1 8 R I D E T AULA 'B' N E S E - L L L O B E T N Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA S E E N O I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Z A R T S I G LA CORTE SUPREMA DI E R.G.N. 24080/2012 R E T N E S CASSAZIONE Cron. 5961 E SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 06/12/2017 Dott. G MONE Presidente PU Dott. E D'AO Consigliere Dott. U BNO Consigliere Dott. R RO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente plur Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere SENTENZA sul ricorso 24080-2012 proposto da: ROSSI ANNA C.F. RSSNNA48L41L4980, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato P B, che la rappresenta e difende, giusta delega in 2017 atti;
4849 ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA I.N.P.S. PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 499/2012 della CORTE 山 D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 693/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. R RO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto di entrambi i motivi dei ricorsi;
udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega orale Avvocato BOER PAOLO;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO. R.G. 24080/2012 FATTI DI CAUSA Con sentenza n.499/2012 la Corte d'Appello di Ancona accoglieva il gravame dell'Inps avverso la sentenza che aveva riconosciuto a Rossi Anna il diritto alla totale cumulabilità fra redditi da lavoro e fruizione della pensione, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 289/2002 con obbligo dell'Inps di restituire alla pensionata le trattenute effettuate in ragione del principio del divieto di cumulo. A fondamento della decisione la Corte d'Appello, sulla scorta dell'estratto conto assicurativo, sosteneva che all'1 gennaio 2007 l'interessata non avesse maturato il requisito contributivo pari a 1924 settimane corrispondente a 37 anni di contribuzione possedendo invece soltanto 1900 settimane di contributi, quest'ultime computate senza considerare la