Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2023, n. 25271
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Lidia GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Angela RI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, insistendo nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ER VA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8 ottobre 2021 con la quale la Corte di Appello di Lecce, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, in data 17 novembre 2020, lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 in relazione al reato di cui agli artt. 629, comma secondo e 416 -bis.1 cod. pen.
2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.' La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui afferma che «appare quantomeno singolare che un estorsore senza alcuna ragione apparente, riferisca a una delle sue vittime chi siano altre persone a cui ha rivolto le proprie richieste illecite»;
a giudizio della difesa è, invece, del tutto ragionevole che un estorsore per essere ancora più convincente si determini a riferire alla sua vittima che altri soggetti hanno già accettato analoghe richieste estorsive. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto incongruo che la richiesta estorsiva di pagare delle somme di denaro per poter posizionare le slot machine negli esercizi commerciali, sia stata avanzata dal TA nei confronti del RI e dal VA nei confronti del NE;
affermazione erronea in quanto presuppone un indimostrato schema comune tra le due diverse richieste estorsive avanzate dal TA. I giudici di appello avrebbero, inoltre, effettuato una contraddittoria ed illogica distinzione tra la posizione del VA e quella del RI, nonostante sia stato proprio quest'ultimo a mettere in guardia il NE sulla necessità di pagare per evitare problemi in considerazione della caratura criminale del TA. A giudizio della difesa il VA si sarebbe limitato a riportare quanto già comunicato dal TA, riferendo che in caso di mancato pagamento della tangente sarebbe stato «costretto» a sostituire le slot machines del NE con quelle fornite da soggetti graditi al TA. I giudici avrebbero, inoltre, travisato la conversazione intercettata dal NE nel corso della quale quest'ultimo cercava di convincere il VA a consegnare il denaro al TA e non il contrario come erroneamente affermato nella sentenza impugnata. La motivazione sarebbe erronea anche nella parte in cui desume la responsabilità del ricorrente dalla negazione da parte del TA di aver ricevuto dal VA somme di denaro in precedenza consegnategli dal NE;
negazione che, secondo la difesa, trova fondamento nella volontà del TA di negare il proprio coinvolgimento della vicenda. La motivazione sarebbe apparente ed illogica nella parte in cui afferma che il TA non avrebbe mai posto in essere condotte estorsive in danno del VA in considerazione del rapporto di affinità che li legava;
secondo la difesa i giudici avrebbero travisato le dichiarazioni rese dal teste SA MA il quale ha riferito che la figlia della compagna del TA non sarebbe in buoni rapporti con la famiglia di origine. I giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni del MA in quanto smentite dal contenuto di una conversazione intercettata tra la figlia del TA e la sua compagna, senza tener conto del fatto che lo stesso VA, nel corso della conversazione intercettata dal NE, si augurava una precoce morte del TA.
3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen., 530 cod. proc. pen. e 3 Cost.La difesa eccepisce la carenza di elementi probatori idonei a dimostrare che il VA abbia posto in essere condotte di tipo estorsivo e non hanno tenuto conto del fatto che lo stesso NE ha affermato che le minacce sarebbero state poste in essere solo dal TA nonché di essersi determinato a pagare ben prima dell'intervento del ricorrente. Secondo la difesa il VA si sarebbe limitato a trovare una soluzione per evitare problemi a sé stesso ed al NE e, quindi, non può esser ritenuto co-autore dell'ipotizzata estorsione.
4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. I giudici di appello si sarebbero limitati a motivare per relationem in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, senza tener conto delle doglianze contenute nell'atto di appello con le quali il ricorrente aveva lamentato che tutte le argomentazioni del primo giudice erano relative al solo TA e non al VA. La difesa ha, infine, evidenziato che le prove raccolte non dimostrerebbero in alcun modo la partecipazione del VA al consorzio criminale di stampo mafioso né una connotazione mafiosa dei comportamenti posti in essere dal ricorrente;
i giudici di appello avrebbero, pertanto, riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso sulla base di formule di stile apodittiche e congetturali con conseguente carenza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di ricorso, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez.