Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2021, n. 26498
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2019 della TRIBUNALE DI MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'avvocato FRANCESCA FRUSTERI che insiste nell'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giorno 19 settembre 2019 il Tribunale di Marsala ha confermato la pronuncia in data 5 luglio 2018 con la quale il Giudice di pace di Marsala - per quel che qui rileva - aveva dichiarato MA AN colpevole del delitto di minaccia (art. 612 cod. pen.) in pregiudizio di EL RI e lo aveva condannato alla pena di euro novecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile.
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., rassegnando che la condotta oggetto della sentenza impugnata sarebbe la medesima per cui il AN ha già riportato condanna - tra l'altro - per il delitto di atti persecutori.
2.2. Con il secondo motivo è stata assunta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, poiché la sentenza impugnata si sarebbe fondata sulle dichiarazioni della persona offesa EL RI, senza averne verificato l'attendibilità;
le espressioni in imputazione non avrebbero limitato la libertà psichica della RI e sarebbero prive di rilevanza penale;
difetterebbe l'elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato poiché è nel complesso infondato e con esso è stato altresì denunciato un vizio che non può essere ritualmente addotto in questa sede.
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., rassegnando che: - la decisione di condanna resa nel presente procedimento ha ad oggetto espressioni pronunciate il 4 marzo 2015, il cui tenore («Ti stocco pezza pezza») è il medesimo di quelle - sempre indirizzate nei confronti di EL RI - in relazione alle quali il AN ha riportato condanna - tra l'altro - per il delitto di atti persecutori giusta sentenza del Tribunale di Marsala del 6 dicembre 2017, commesso - secondo la contestazione - dal 2013 e con condotta tutt'ora in corso;
- sul punto la sentenza impugnata avrebbe negato il pur dedotto bis in idem per precedente giudicato, affermando che l'azione penale nel presente procedimento sarebbe stata esercitata anteriormente rispetto all'azione avente ad oggetto il delitto di atti persecutori;
- tuttavia, in tal modo si sarebbe incorsi in una violazione del principio di preclusione