Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2022, n. 16162
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE °l'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: ARAGON EBLIN LIZETH nato il 12/07/1977 avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione F L, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 09/03/2021, il Tribunale di Bergamo, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato E L A responsabile del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e l'ha condannata alla pena di giustizia.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. ‘,/ proc. pen. - l'inosservanza dell'art. 475 cod. pen., comportando la condanna per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Sulla questione posta dal ricorso esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
2.1. Non ignora, infatti, il Collegio l'orientamento espresso, anche di recente, da alcune pronunce di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria, dovendo in tal caso il pubblico ministero ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Cagnoli, Rv. 277547;
conf., tra le più recenti, Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Suddin, Rv. 274453).
2.2. Ritiene, invece, il Collegio di dover aderire al più recente indirizzo, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria (Sez. 6, n. 1578 del 26/11/2020, dep. 2021, Touimi, Rv.
udita la relazione svolta dal Consigliere A C Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione F L, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 09/03/2021, il Tribunale di Bergamo, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato E L A responsabile del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e l'ha condannata alla pena di giustizia.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. ‘,/ proc. pen. - l'inosservanza dell'art. 475 cod. pen., comportando la condanna per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Sulla questione posta dal ricorso esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
2.1. Non ignora, infatti, il Collegio l'orientamento espresso, anche di recente, da alcune pronunce di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria, dovendo in tal caso il pubblico ministero ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Cagnoli, Rv. 277547;
conf., tra le più recenti, Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Suddin, Rv. 274453).
2.2. Ritiene, invece, il Collegio di dover aderire al più recente indirizzo, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria (Sez. 6, n. 1578 del 26/11/2020, dep. 2021, Touimi, Rv.
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