Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2023, n. 23068

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2023, n. 23068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23068
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'EL VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Attraverso il proprio difensore, VI D'EL impugna la sentenza della Corte di appello di Torino dello scorso 15 marzo, che ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica francese, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 14 dicembre 2022 dal Tribunale giudiziario di Draguignan di quello Stato, per l'esecuzione della sentenza di condanna definitiva alla pena di tre anni di reclusione, emessa nei suoi confronti da quel Tribunale il 29 settembre precedente e relativa a vari episodi di truffa.

2. Il ricorso consta di due motivi.

2.1. Il primo consiste nella violazione dell'art. 18-bis, legge n. 69 del 2005. La Corte d'appello ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 5233 del 2 febbraio 2023, la quale, ai fini del rifiuto facoltativo della consegna del cittadino italiano, in caso di mandato d'arresto europeo esecutivo, ha stabilito che non è necessario l'effettivo radicamento di costui nel territorio nazionale, essendo sufficiente il formale possesso della cittadinanza, ma ha comunque precisato che il giudice è tenuto ad un'equa ponderazione tra l'interesse punitivo dello Stato richiedente ed il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, nella prospettiva di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all'estero, declinando una serie di aspetti a tal fine rilevanti. In applicazione di tale principio, la Corte distrettuale ha dunque ritenuto di dare prevalenza all'interesse dello Stato richiedente, rilevando: che D'EL ha vissuto in Francia dal 1971 al 1992, essendosi quindi trasferito in Romania ma recandosi spesso in Francia;
che, durante tale periodo, egli ha vissuto in Italia per non più di un anno e mezzo, nel 2014;
che si è spostato in Italia solo dopo l'anzidetta condanna;
che, al

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