Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2006, n. 3122
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La controversia riguardante l'individuazione dell'ente cui fanno carico gli oneri di erogazione dei finanziamenti previsti dalla normativa di riferimento a copertura dei costi per assicurare i servizi minimi di trasporto pubblico, automobilistico e lagunare, all'interno della Provincia di Venezia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. In relazione a detta controversia, invero, deve escludersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), in quanto a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di pubblici servizi ricorre soltanto nelle controversie in materia di concessioni, ad esclusione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero in materia d'affidamento del servizio, o in tema di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nei confronti del gestore, oppure relative ai poteri autoritativi di direzione e controllo su settori già determinati dalla citata norma, tra i quali quello dei trasporti, le telecomunicazioni, o infine per le controversie relative a provvedimenti adottati dalla P.A. in uno dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 241 del 1990; negli altri casi, l'attribuzione della giurisdizione è regolata dal criterio del "petitum" sostanziale dell'azione. (In applicazione di siffatto principio la S.C. ha affermato la devoluzione della controversia al giudice ordinario, in quanto non traeva origine da atti della P.A. - autorità incidenti sul servizio pubblico e non coinvolgeva il gestore del sevizio - da identificare nel soggetto che effettua direttamente nei confronti della collettività le prestazioni che integrano il servizio stesso).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI Andrea, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORRA ROMANO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo studio dell'avvocato PICOZZA Eugenio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHINAGLIA ADELCHI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, PROVINCIA BELLUNO, PROVINCIA PADOVA, PROVINCIA ROVIGO, PROVINCIA TREVISO, PROVINCIA VERONA, PROVINCIA VICENZA;
- intimati -
avverso la decisione n. 6489/2004 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 05/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/01/2006 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
uditi gli Avvocati Andrea MANZI, Adelchi CHINAGLIA, Eugenio PICOZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per la decisione del ricorso con dichiarazione della giurisdizione del G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi la Provincia di Venezia impugnava dinanzi al Consiglio di Stato rispettivamente la sentenza n. 5686 del 2 ottobre -12 novembre 2003 del TAR Veneto, declinatoria della giurisdizione sulla impugnazione della determinazione della Regione Veneto del 30 dicembre 2002, concernente la mancata erogazione da parte della Regione stessa di mezzi finanziari a copertura dei costi sopportati da detta Provincia nell'anno 2001 per i contratti di servizio relativi ai servizi minimi di trasporto, automobilistico e lagunare, e la sentenza n. 6271 del 12 novembre - 22 dicembre 2003 del medesimo TAR, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto su un atto di diffida e messa in mora intimato dalla predetta Provincia nei confronti della Regione, in ordine al pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2002 a copertura dei relativi costi.
Nella resistenza della Regione Veneto, che reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, con decisione n. 6489 del 13 luglio - 5 ottobre 2004 il Consiglio di Stato, riuniti i ricorsi, in accoglimento del primo dichiarava la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e rimetteva gli atti al primo Giudice.
Osservava in motivazione il Consiglio di Stato che, incontestata la natura di pubblico servizio del servizio di trasporto pubblico locale in oggetto e fermo il principio che il Giudice amministrativo ha cognizione in materia di prestazioni in favore degli utenti e di gestione del servizio, ma non anche in relazione alle attività al servizio stesso strumentali, ossia estranee alla diretta finalizzazione del servizio al pubblico, occorreva tuttavia considerare che la provvista finanziaria non integra una attività strumentale, ma si pone come concettualmente inscindibile dal servizio, trovando esso nei mezzi di finanziamento la stessa possibilità di esistenza, con la conseguente inerenza della erogazione dei mezzi finanziari alla materia dei pubblici servizi. Escludeva ancora il Consiglio di Stato che la controversia potesse ricondursi nei ristretti confini di un ordinario rapporto civilistico di credito-debito, secondo la prospettazione assunta dal Giudice di prime cure, sia perché si verteva in una fattispecie di attribuzione di fondi pubblici, in diretta connessione con il necessario raggiungimento di finalità di interesse collettivo, inquadrabile nell'ambito delle obbligazioni pubbliche, sia perché tale attribuzione costituiva espressione dell' autonomia finanziaria della Regione ed esercizio di una funzione amministrativa di tipo organizzativo-contabile, potendo la Regione incidere unilateralmente, attraverso il meccanismo della erogazione dei fondi, sull' impianto organizzativo del servizio pubblico di trasporto locale. E pertanto, configurandosi l'esercizio di un potere e rientrando la controversia nella materia dei servizi pubblici, andava affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, con la conseguente indifferenza, propria di tale giurisdizione, verso la natura giuridica delle situazioni soggettive coinvolte. Seguendo un secondo ed alternativo percorso argomentativo, formulato peraltro in termini di mera proposta esegetica, il Consiglio di Stato, tenuto conto che il dispositivo additivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2000 non aveva investito, escludendola dalla pronunzia di incostituzionalità, D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, comma 1, seconda parte, sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lì dove menziona le controversie afferenti alla
vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481, riteneva non potersi escludere che il Giudice delle leggi avesse formulato un implicito giudizio di configurabilità, in detti settori, sempre ed in ogni caso, del potere autoritativo dell'amministrazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso dinanzi a queste Sezioni Unite la Regione Veneto, sulla base di un unico complesso motivo illustrato con memoria.
La Provincia di Venezia ha resistito con controricorso, anch' esso illustrato con memoria. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato motivo la Regione Veneto censura sotto molteplici profili la decisione del Consiglio di Stato per aver affermato la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. In primo luogo denuncia l'errore della