Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2014, n. 14531
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Il beneficio della cassa integrazione guadagni, che si caratterizza in relazione alle diverse categorie di lavoratori, non è connesso indissolubilmente a quello della mobilità, che ha diversa natura, ma è legato a diversi presupposti e spetta solo in caso di espressa previsione di legge. Ne consegue che, ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private - ai quali è stato temporaneamente esteso, per effetto della speciale normativa di cui agli artt. 7 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236) e 2 del d.l. 14 giugno 1996, n. 318 (convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402), il trattamento di integrazione salariale straordinario previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (che richiama l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675) - non è automaticamente dovuta l'indennità di mobilità, prevista espressamente solo per i giornalisti dalla generale normativa di cui all'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Sul provvedimento
Testo completo
26 GIU. 2014 1453 1 14 AULA 'B' I T T I R I D E Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA N E S E - I L L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O B E T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G.N. 25628/2010 - E N O Cron.14531 I Z A SEZIONE LAVORO R T S I G E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. E T N E S E Dott. GUIDO VIDIRI Presidente Ud. 12/03/2014 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere PU Dott. GIULIO MAISANO Rel. Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere ConsigliereDott. ROSA ARIENZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25628-2010 proposto da: TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (già LA 7 TELEVISIONI S.P.A.) C. F. 12213600153, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati PESSI ROBERTO, SANTORI MAURIZIO che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
2014 ricorrente - 903 contro [...], elettivamente NASINI ER C.F. in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo domiciliato studio dell'avvocato FALCUCCI VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" C. F. 02430700589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato rappresenta e difende, giusta BOER PAOLO, che lo delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E E.N.P.A.L.S. ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO;
intimato avversO la sentenza n. 836/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2009 R.G.N. 9711/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 12/03/2014 dal Consigliere Dott. GIULIOudienza del MAISANO;
udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;
udito 1'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale, inammissibilità dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 febbraio 2009 pubblicata il 29 ottobre 2009 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2002, e della sentenza definitiva del medesimo Tribunale del 24 luglio 2003, ha condannato la TE IT DI s.p.a. a versare all'GI i contributi e le sanzioni civili, nelle percentuali stabilite con delibere dell'GI, per i dipendenti Ferrante, Grande, Ficoneri, HI LA e RI, nelle misure di cui alle ordinanze ingiunzione e decreti ingiuntivi opposti, ha condannato la TE IT DI s.p.a. a versare all'GI il contributo di mobilità nella misura di cui ai provvedimenti opposti, confermando le sentenze impugnate quanto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed all'insussistenza del debito per sanzioni amministrative, ha condannato la TE IT DI s.p.a. a versare all'GI le somme oggetto di sgravio illegittimo per i contratti a termine, nella misura di cui ai provvedimenti opposti. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha motivato tale pronuncia escludendo l'applicabilità del disposto dell'art. 116, comma 20, della legge 388 del 2000 in quanto tale norma è prevista per regolare esclusivamente il trasferimento delle contribuzioni tra enti previdenziali pubblici, per cui non si produce l'effetto liberatorio nei confronti del creditore effettivo quale conseguenza del versamento dei contributi ad altro ente previdenziale. La stessa Corte d'appello ha inoltre riconosciuto la natura giornalistica dell'attività prestata da SI ER sulla base delle modalità di svolgimento della sua attività quale emerse dalle deposizioni testimoniali assunte. Il giudice d'appello ha inoltre ritenuto che la TE IT DI sia tenuta al versamento del contributo dello 0,30 % stabilito per il finanziamento di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, affermando che non può limitarsi il riconoscimento dell'indennità di mobilità ai soli dipendenti delle imprese che accedono al trattamento di C.I.G.S., per cui Ꮧ Ши essa va riconosciuta anche ai dipendenti del settore dei giornali periodici e delle imprese radiotelevisive private. La Corte romana ha poi escluso il riconoscimento del diritto in capo alla TE IT DI s.p.a. al godimento del beneficio dello sgravio contributivo, ai sensi dell'art. 4 CCNLG per avere convertito a tempo indeterminato almeno il 40% dei contratti a termine, in quanto, dalla documentazione prodotta, risulta che l'unico contratto a termine stipulato nel corso dell'anno precedente i contratti per cui è causa, non era stato convertito. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto assorbito l'appello incidentale in relazione alle posizioni di HI, LA e RI, non essendo in contestazione la natura subordinata della loro attività giornalistica.