Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15137
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BON ADRO nato a VITTORIO VENETO il 11/02/1967 LA SCALA ARNALDO nato a MESSINA il 16/07/1965 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO F;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GA t Gkel:ta concluso ola.ieel.ertele Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E presente l'avvocato DI PIETRO VITTORIO del foro di MESSINA , anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato C R del foro di COMO in difesa di LA SCALA ARNALDO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. B A e L S A ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 24 settembre 2019 con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Como del 19 giugno 2018, ha dichiarato ai sensi dell'art.469 cod. proc. pen. non doversi procedere nei confronti degli imputati, per intervenuta prescrizione del reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art.416 cod. pen. 2. Il G.u.p. del Tribunale di Como all'esito dell'udienza preliminare nei confronti degli imputati B A e L S A aveva emesso sentenza di n.l.p. per la parte del capo A) contrassegnata con le lett. b), c) e d), concernenti l'illegale esportazione verso la Repubblica Islamica dell'Iran (Stato verso il quale, a seguito di Accordi internazionali recepiti dall'Italia, la vendita e l'esportazione di armamenti e relativi accessori è soggetta ad embargo) di accessori di armamenti consistenti in dispositivi di puntamento ad ingrandimento ottico, perché non potevano essere considerati materiali di armamento, ai sensi dell'art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990 n. 185 e ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2003 n. 96. Inoltre, aveva assolto La Scala dal reato di cui al capo F) di imputazione, previa derubricazione del delitto di cui all'art. 25 comma 2 I. 185/1990, originariamente contestato, in quello di tentativo di esportazione di materiale di armamento, previsto dal comma 1 della predetta norma incriminatrice, per non aver commesso il fatto. In ordine al reato di esportazione verso la Repubblica Islamica dell'Iran (Stato verso il quale, a seguito di Accordi internazionali recepiti dall'Italia, la vendita e l'esportazione di siffatti materiali era ed è soggetta ad embargo) di una partita di respiratori subacquei marca OMG a duplice uso civile e militare ex d.lgs. n. 96/2003 del capo E), una volta esclusa l'aggravante di cui agli artt. 3 e 4 I. 146/2006, il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere, ritenendo il reato estinto per prescrizione, mentre aveva condannato ciascun imputato alla pena di anni quattro di reclusione in ordine al reato di cui al capo A) di associazione per delinquere di cui all'art. 416, commi 1 e 2, cod. pen. commesso dal 2007 al 2010 a Milano ed in altre località italiane ed estere, perché si erano associati tra loro e Homayoun Bakthiari allo scopo di commettere più delitti di illegale esportazione di materiali di armamento e di illegale contrattazione finalizzata alla suddetta esportazione non autorizzata di materiali a duplice uso, civile e militare, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96, verso l'Iran, ai sensi dell'art. 25 legge 9 luglio 1990, n. 185.3. La Corte di appello, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., su richiesta del Procuratore generale, senza fissare udienza, quindi senza stabilire previamente il contraddittorio tra le parti,iydichiaraVs nei confronti dei ricorrenti l'estinzione del (- g) reato di cui al capo A), osservando che, nelle more della celebrazione del procedimento di secondo grado, era maturato il termine prescrizionale e che dagli atti non emergevano elementi in forza dei quali poter assolvere nel merito gli imputati.
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