Cass. civ., sez. III, sentenza 19/09/2019, n. 23339

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/09/2019, n. 23339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23339
Data del deposito : 19 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 27829-2016 proposto da: S S domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato, R F;

- ricorrente -

contro

B G, BARUFFI CRISTINA domiciliati ex 1444 lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato C C;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 516/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 8/7/2016, la Corte d'appello di An- cona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da S S per la condanna di C B e G B al risarcimento dei danni asseri- tamente sofferti dall'attore a seguito dell'allagamento del locale allo stesso concesso in locazione dai convenuti per uso diverso da quello di abitazione. Con la stessa decisione, la corte d'appello, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, ha condannato lo S al pagamento, in favore dei locatori, dell'indennità per il mancato preavviso del recesso dal rapporto, oltre al rimborso, in parte qua, delle spese di registrazione del contratto di locazione.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse escluso, sulla base delle risultanze delle indagini tecniche condotte nel corso del giudizio, la responsabilità dei locatori nella produzione dei danni denunciati dal conduttore, dovendo detti danni (al di là della relativa inadeguata dimostrazione) concretamente ricondursi ai difetti di manutenzione ordinaria dell'immobile locato, nella specie da adde- bitarsi al fatto del medesimo conduttore, a sua volta tenuto alla cor- responsione dell'indennità per il mancato preavviso del recesso, indi- pendentemente dall'avvenuta riconsegna dell'immobile prima della scadenza del periodo di preavviso.

3. Avverso la sentenza d'appello, S S propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione.

4. C B e G B resistono con controricorso.

5. S S ha depositato memoria.Udienza del 21 giugno 2019 - R.G. n. 27829/2016 - rel. cons. Marco Dell'Utri

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugna- ta per violazione degli artt. 1575, 1576, 1578, 1609 e 2697 c.c., non- ché per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motiva- zione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale erroneamente ritenuto che la manutenzione dell'immobile lo- cato, con particolare riguardo alle parti condominiali che avevano de- terminato l'ostruzione della piletta di scarico delle acque (a sua volta indicata in sede tecnica quale causa dell'allagamento denunciato), spettasse al conduttore, in contrasto con quanto risultato dall'istruzione della causa, dalla quale era emersa l'avvenuta esclu- sione, ad opera delle parti, dell'obbligo del conduttore di provvedere alla manutenzione delle parti condominiali dell'immobile locato;
tanto più nel caso di specie, essendo emersa la riconducibilità del malfun- zionamento dello scarico in esame alla vetustà della conduttura.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a proce- dere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

4. In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricor- rente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la de- nuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- Udienza del 21 giugno 2019 - R.G. n. 27829/2016 - rel. cons. Marco Dell'Utri verso, insistendo propriamente lo S nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, con particolare riguardo alla circostanza che il tipo di manutenzione richiesta, al fine di evitare i danni nella specie denun- ciati, fosse stata convenzionalmente esclusa dal novero degli obblighi del conduttore.

5. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazio- ne e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure solleva- te dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti.

6. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valu- tazione delle risultanze probatorie di causa;
e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe in- corso il provvedimento impugnato.

7. Ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve rite- nersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare co- me violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella rico- struzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564;
Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della moti- vazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi
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