Cass. civ., sez. I, ordinanza 01/02/2023, n. 03013

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 01/02/2023, n. 03013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03013
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30144/2019 R.G. proposto da Emmegi s.p.a. e Emmegi s.a., in persona de i rispettivi legal i rappresentantipro tempore , rappresentat e e difes e da gli avv. C G, M B, P I e V P, con domicilio eletto presso lo studiodi questi ultimi due , sito in Roma, piazza di Pietra, 26 -ricorrenti -

contro

HSD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da gli avv. L G , S L e A C,con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Ruggero Fauro, 102 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1990 /201 9 , depositata il 20 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere P C;
Oggetto: invenzioni dei dipendenti RILEVATO CHE: -la Emmegi s.p.a. e la Emmegi s.a. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 20 giugno 2019, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva dichiarato il diritto della HSD s.p.a. al trasferimento della frazione italiana del brevetto europeo EP 2335865A1 (dal titolo «Toolholder Head»), confermando, nel resto, la decisione gravata;
- il giudice del gravame ha riferito che il Tribunale, in accoglimento della domanda delle odierne parti ricorrenti, aveva dichiarato la nullità di quattro brevetti nazionali concessi alla HSD s.p.a., contraddistinti dai nn. IT1353017, IT13534197, IT1376115 e IT13770666: il primo, per assenza dei requisiti di cui all’art. 45 cod. prop. ind., il secondo, per difetto di novità e altezza inventiva, il terzo, per difetto di altezza inventiva e sufficiente descrizione e, l’ultimo, per difetto di altezza inventiva;
-ha, inoltre, rappresentato che il giudice di prime cure aveva dichiarato improcedibile la domanda di nullità di un quinto brevetto, non concesso in sede amministrativa,e, accogliendo la domanda riconvenzionale di rivendica avanzata dalla HSD s.p.a, avevadichiarato il trasferimento in capo aquest’ultima stessa del brevetto , registrato dalla Emmegi s.p.a. , contraddistinto al n. IT1397538, sull’assunto che l’invenzione, opera dei tecnici allora della società convenuta, era stata a questa sottratta con condotte fraudolente poste in essere dagli ex dipendenti della stessa;
- ha, altresì, rilevato che il Tribunale aveva disatteso l a domand a riconvenzionale avente ad oggetto la rivendicazione di altro brevetto (IT1393301) e, pur ritenendo che la condotta della Emmegi s.p.a. costituisse concorrenza sleale, non aveva riconosciuto alla HSD s.p.a. alcun importo a titolo dirisarcimento dei danni;
-ha, quindi, respinto l’appello delle odierne ricorrenti, condividendo la valutazione del Tribunale in ordine allariferibilità del nucleo essenziale del trovatooggetto della domanda di rivendica al contributo dell’ing. C, all’epoca dipendente della HSD s.p.a., e alla sussistenza degli estremi della concorrenza sleale per scorrettezza professionale atipica, e accolto quello incidentale della HSD s.p.a. di trasferimento della frazione nazionale del brevetto europeo EP 23335865A1, in quanto estensione del brevetto nazionale n. IT1397538trasferito con la pronuncia di primo grado;
-il ricorso è affidato a tredici motivi;
-resiste con controricorso la HSD s.p.a.;
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo l e ricorrent i denuncia no la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, 52 e 118 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata attribuitoalla H S D s.p.a. la titolarità del brevetto italiano IT 1397538 e della corrispondente frazione nazionale del brevetto europeo EP 23335865A1sull’assunto, ritenuto erroneo, che il trovato, nel suo nucleo essenziale, fosseascritto al contributo dell’ing. C;
- evidenzia no , sul punto, che il contributo determinante dell’in g. C era individuato nella scelta di un elemento caratterizzante, rappresentato dall’utilizzo di un innesto ad accoppiamento di forma tra l’unità portautensili e l’unità motrice della testa portautensili che , pur riportato a titolo esemplificativo nella descrizionee nei disegni, non era rivendicato dai brevetti in oggetto,i quali prevedevano quale elemento caratterizzante una più generica presenza di mezzi di collegamento a innesto rapido;
- rammenta no che la descr izione non può assolvere il compito di interpretare le rivendicazioni, ma solo quello di circoscriverle, alfine di evitare eventuali profili di genericità e insufficienza;
-il motivo è infondato;
-la sentenza impugnata ha dato che il brevetto in oggetto riguarda va «una testa operatrice, denominata testa portautensiliT4 (o anche X4), provvista di un’unità portautensili (12) per supportare a rotazione un utensile (31) e d un’unità motrice (11) per azionare in rotazione l’utensile (31) attorno a un proprio asse (W) . Al fine di rendere tale testa portautensili (10) più flessibile rispetto alle teste porta utensili note, sono previsti collegamenti ad innesto rapido (19, 39, 42) per collegare in modo rilasciabile l’unità portautensili (12) all’unità motrice (11)»;
- ha evidenzia to , aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che il nucleo caratterizzante dell’invenzione risiedevanel fatto che fossero previsti mezzi di collegamento a innesto rapido per collegare in modo amovibile l’unità portautensili all’unità motrice;
- è pervenuta al l’individuazione di tale nucleo caratterizzante dall’esame della formulazione della rivendicazione indipendente 1e da l relativo disegno, nel quale era raffigurato il collegamento tra le due unità mediante un innesto ad accoppiamento di forma, una vite che serviva sia a rendere stabile assialmente l’innesto tra l ’attacco e la sede, sia ad espellere l’ unità portautensili dalla unità motrice , e una sede filettata sull’attacco per la vite;
-la Corte ha rilevato che la documentazione redatta dall’ing. C faceva esplicitoriferimento alla trasmissione del moto tra le due unità mediante un innesto rapido per accoppiamento di forma, nella form a corrispondente a quella riprodotta nel disegno allegato alla rivendicazione brevettuale;
- ha sottolinea to che , invece, il progetto inventivo condott o dall’ing . Ma per conto della Emmegi s.p.a. non prevedeva mezzi di collegamento ad innesto rapido ad accoppiamento di forma tra unità portautensili e unità motrice, atteso che « la modalità di vincolo tra il pignone orizzontale … e la puleggia sinistra … n on avviene mediante mezzi di collegamento con un innesto d’accoppiamento di forma, bensì esclusivamente mediante mezzi di fissaggio filettati (vite o bulloni) disposti lungo il perimetro dell’estremità dell’albero del pignone orizzontale e la sede della relativa puleggia», e, dunque, era privo dell’elemento caratterizzante dell’ideazione rivendicata dadomanda di brevetto;
- ha aggiun to che una siffatta valutazione si imponeva anche in considerazione delle risultanze della perizia svolta in sede penale da cui emergeva che mentre nella soluzione brevettata l’unità motrice e quella portautensili tiltante potevano essere di sinnestate in modo rapido l’una dall’altra, analoga caratteristica era priva nella soluzione dell’ing. M a , la quale non prevedeva la possibilità di un riassemblaggio delle due unità in tempi rapidi;
-ha riferi to , inoltre, che lo st esso ing . M a, escusso in sede penale, aveva dichiarato che la previsione della scorporabilità delle due componenti non era stata da lui dettagliata nello specifico, ma era stata perfezionata solamente in epoca successiva d a parte dell’ing. C;
- ciò posto, si osserva che , come osservato anche nello stesso precedente giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalle ricorrenti, l a descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendoin alcun modo determinarne l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione (cfr. Cass. 9 aprile 2019, n. 22079);
- infatti, l'individuazione de ll’ambito di protezione brevettuale e dei relativi limiti è enucleabile anche attraverso la descrizione e i disegni del brevetto stesso, che assolvono a una funzione esplicativa delle rivendicazioni (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33232;
Cass. 5 marzo 2019, n. 6373;
Cass. 28 luglio 2016, n. 15705);
- pertanto, pur riconoscendo la validità della regola che pone la sufficiente descrizione dell’invenzione quale requisito per il rilascio del brevetto e lacentralità del ruolo delle rivendicazioni nell’individuazione dell’ambito della tutela, deve ritenersi che l’interpretazione di queste ultimenon si limita al testo letterale delle stesse , pur non potendosi estendere a tutto ciò che può essere dedotto da un esperto del ramo dalla considerazione della descrizione e dei disegni;
- in particolare, non può disconoscersi la valenza interpretativa della descrizione e dei disegni nei casi, quale quello in esame, in cui tali strumenti, nel circostanziarela struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione, formulata in termini ampi e caratterizzati da inevitabile genericità, partecipando alla dichiarazion e di volontà del titolare circa il perimetro della tutelarichiesta;
-in tali casi, l’utilizzo delle descrizioni e dei disegni, lungi dall’estendere l’ambito della protezione oltre quella espressa dalle rivendicazioni, permette che la concessione della privativa sia maggiormente aderente alla volontà del titolare e, coerentemente con quanto disposto dall’art. 52, terzo comma, cod. prop. ind., realizza u n'equa protezione de l titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi, potenzialmente avvantaggiati dalla limitazione dell’ambito di protezione;
- in applicazione di tali principi, deve ritenersi immune dalla censura prospettata la valutazione della Corte di appello, la quale ha ritenuto che il nucleo essenziale del brevetto andasse individuato nell’utilizzo di un innestorapido ad accoppiamento di forma tra l’unità portautensili e quelle motrice della testa portautensili;
-con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 64 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la realizzazione dell’invenzione da parte dell’ing. C mentre era dipendente dalla HSD s.p.a. attribuisse a quest’ultima la titolarità dei relativi brevetti (nazionale e europeo), allegando che l’attività inventiva non era prevista quale oggetto del rapporto di lavoroe, comunque, non era stata posta in essere nell’esecuzione o nell’adempimento di un siffatto rapporto, per cui doveva essere qualificata quale invenzione occasionale;
- co n il terzo motivo si dolgono della nullità della sentenza per violazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ . e 116 cod . proc . civ ., nella parte in cui ha accertato presuntivamente che l’invenzione fosse stata effettuata dall’ing.C ampana nell’esecuzione o n ell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, pur in assenza di indizi dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza;
- allega, sul punto, che il procedimento inf erenziale sarebbe viziato dalla mancata considerazione del fatto che l’attività inventiva sarebbe stata realizzata all’insaputa della società datrice di lavoro;
-i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono in fondat i ;
-l’art. 64 cod. prop. ind. dispone che i diritti derivanti dall’ invenzion e del dipendentespettano al datore di lavoro, sia in caso di invenzioni di servizio, in cui attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e per tale attività è stabilita , attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo (primo comma), sia, a seguito di brevettazione o utilizzazione in regime di segretezza, in caso di invenzioni di azienda, in cui la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, il quale non rientra nell'attività dovuta, ma è a quest'ultima collegata come frutto non dovuto, né previsto, della prestazione lavorativa (secondo comma);
- in caso, invece, di invenzioni che rientri no n el campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il dirittodi opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'es tero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore dilavoro per pervenire all'invenzione(terzo comma);- l’invenzione di servizio e l'inve nzione di azienda , dunque, presuppongonoentrambe la realizzazione di un’invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, ma solo nel primo caso l'attività inventiva è dovuta e a tal fine retribuita(cfr. Cass. 21 marzo 2011, n. 6367;
Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285;
Cass. 19 luglio 2003, n. 11305;Cass. 21 luglio 1998, n. 7161);
- il primo e il secondo comma dell’art. 64 cod. prop. ind., nel sancire l'automatica appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione e nel porre così un'eccezione al principio che titolare dei diritti stessi è lo stesso inventore, danno rilievo alla circostanza che l'invenzione è conseguita dal dipendente nell'ambito di strutture organizzate dal datore di lavoro con oneri economici anche di rilevante entità(così, Cass. 5 novembre 1997, n. 10851);
-da quanto riferito consegue che la affermazione della Corte di appello secondo la quale il fatto che l’attività inventiva non fosse prevista quale oggetto del contratto che legava l’ing. C alla HSD s.p.a. non ostavaalla qualificazione dell’invenzione realizzata quale invenzione di aziendasi sottrae alla censura prospettata, atteso che tale categoria di invenzioni –a differenza di quelle di servizio –non richiede che l’attività inventiva sia oggetto della prestazione lavorativa, essendo, invece, caratterizzata dal fatto che essa sia conseguita nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto o del rapporto di lavoro;
- in ordine al diverso profilo sollevato – sotteso alla sollecitata qualificazione dell’invenzione quale invenzione occasionale, i cui diritti non spetterebbero al datore di lavoro – si rileva che la sentenza di appello è giunta alla qualificazione dell’invenzione realizzata dall’ing. C quale invenzione di azienda in ragionedel fatto che lo stesso fosse «responsabile dell’ufficio tecnico e svolgeva pacificamente in concreto attività di disegno e progettazione …», nonché, quanto al nesso di occasionalità, dal l o svolgimento dell’attività progettuale all’interno della HSD s.p.a., con utilizzazione dei materiali da questa ordinati e degli strumenti informatici posti a loro disposizione, e in costanza del rapporto lavorativo;
- diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti gli evidenziati elementi sono idonei a dimostrare il necessario collegamento tra l’attività inventiva e le mansioni espletate dal lavoratore nell’interesse dell’impresa, non essendo determinante, al fine di escludere la ricorrenza di un siffatto collegamento, il dedotto svolgimento dell’attività inventiva all’insaputa del datore di lavoro, in quanto ciò che assume rilevanza non è la conoscenza o conoscibilità del datore di lavoro del processo inventivo in itinere quanto il fatto che lo stesso si svolga nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego;
- in merito, poi, alla violazione delle regole che pre siedono alla valutazione della prova per presunzione, oggetto del terzo motivo di ricorso, si osserva che l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass. 19 aprile 2021, n. 10253;
Cass.17 gennaio 2019, n. 1234);
- la concret izzazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione instrumenti operativi per la soluzione delle concrete controversi e costituisce, dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
-orbene, il fatto storico asseritamente non esaminato, individuato nello svolgimento del processo inventivo all’insaputa del datore di lavoro, è privo del necessario carattere della decisività, in quanto, come evidenziato in precedenza, inidoneo a dimostrare l’insussistenza del necessario collegamento tra l’attività inventivae le mansioni espletate;
- con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2105 cod. civ., per aver la Corte di appello escluso che l’ing. C avesse agito, per conto della Emmegi s.r.l., al di fuori del suo rapporto di lavoro con tale società, in ragionedell’obbligo di fedeltà sullo stesso gravante e del conseguente divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del datore di lavoro, senza alcuna verifica dell’incompatibilità in concreto d ell’attività esercitata , consentita in ragione della natura part-time del contratto di lavoro in essere con la HSD s.p.a.;
- con il quinto motivo criticano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per essere incorsanell’errore di percezione sul contenuto del contratto di lavoronella parte in cui ha riportato, tra virgolette,l’esistenza di un divieto di svolgere “altre progettazioni per conto di terzi” non presentenel relativo documento;
-i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
-la Corte di appello ha escluso che l’invenzione dell’ing. C fosse stata realizzata fuori dall’orario di lavoro e, conseguentemente, potesse qualificarsi quale invenzione occasionale in considerazione sia delle «emergenze documentali acquisite nel procedimento penale», sia del fatto che le previsioni legali (art. 2015 cod. civ.) e quelle contenute nel contratto di assunzionefossero espressive del divieto del predetto ing. C di svolgere attività in concorrenza con quella del datore di lavoro;
- ciò posto, le doglianze contestano tale ultima argomentazione, sul fondamento che le richiamate previsioni di legge e contrattuali, non vietavano lo svolgimento di attività per sé o per terzi;
-quanto al la disposizione di legge, si osserva che i l dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 cod.civ . si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoroe in esso è incluso anche il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale(cfr. Cass. 20 gennaio 2017, n. 2239;
Cass.19 aprile 2006, n. 9056);
- se è vero che, con riferimento al lavoratore in regime di part - time, non può negarsi il suo diritto di reperire un'occupazione diversa in orario compatibile con la prestazione di lavoro parziale (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n. 13196, richiamata dalle ricorrenti), l’esercizio di tale diritto deve, comunque, essere esercitato nel rispetto del dovere di fedeltà di cui al richiamato art. 2105 cod. civ. e, dunque, non può dare luogo all’esercizio di attività in concorrenza con quelle del datore di lavoro, salvo diversa e specifica regolamentazione pattizia;
-in ordine al tenore delle previsioni contrattuali, si rileva che la clausola riprodotta nel (quinto) motivo di ricorso evidenzia l’assunzione da parte dell’ing. C del «divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la Società MC HSD ai sensi dell’art. 2105 cod. civ.», oltre che dell’impegno ad osservare la massima riservatezza;
- ne consegue che , indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla correttezza del riferimento contenuto nella sentenza al divieto di svolgere «altre progettazione per conto terzi», l’affermazione della Corte di appello in ordine all’esistenza di un divieto (anche) convenzionale di concorrenza gravante sull’ing. C non è inficiata dal prospettato errore di percezione sul contenuto del contratto;
- con il sesto motivo le ricorrenti allegano la nullità della sentenza di appello per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, nellaparte in cui ha escluso che l’accordo di riservatezza concluso tra le parti ostasse all’applicazione dell’art. 64 cod. prop. ind.;
-con il settimo motivo censurano la sentenza impugnata, in relazione alla medesima statuizione, per violazione e/o falsa ap plicazione dell’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ.;
-con tali doglianze si lamentano del fatto che la sentenza di appello, da un lato, ha escluso che la HSD s.p.a. fosse inadempiente rispetto all’accordo di riservatezza concluso tra le societàe aven te a oggetto il divieto di utilizzare i documenti tecnici relativi al progetto Ma, in quanto l’ing. C avrebbe posto in essere l’attività inventiva, muovendo da tali documenti, all’insaputa della predetta HSD s.p.a. e, dall’altro, ha ritenuto che tale attività ridondasse a beneficio di tale ultima società;
-i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
-infatti, la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, la quale ha esclusola responsabilità della HSD s.p.a. per inadempimento delle clausole dell’accordo di riservatezza in ragione della mancata consapevolezza dell’attività che l’ing. C stava ponendo in essere e, al contempo, ha ritenuto che, per effetto dell’operatività dell’art. 64, secondo comma, cod. prop. ind., i diritti derivanti dall’invenzione spettassero a tale società consente di individuare in modo chiaro e inequivoco l’iterargomentativo seguito dal giudice e per tale motivo si sottrae allecensure prospettate di omessa o perplessa e incomprensibile motivazione;
-con l’ottavo motivo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto privo di effettil’accordo di riservatezza che impegnava la HSD s.p.a. a non sviluppare in proprio il cd. progetto Ma, pur in assenza di una specifica domanda diretta a porre nel nulla tale accordo;
- il motivo è inammissibile , in quanto muove da una non corretta interpretazione della sentenza impugnata;
- quest’ultima, infatti, non ha ritenuto privo di effetti l’accordo di riservatezza, ma, anzi, come rilevato in precedenza, ne ha presupposto la validità e l’efficacia tra le parti, escludendo, tuttavia, una responsabilità per inadempimento della HSD s.p.a. in ragione della non imputabilità della condotta, asseritamente in contrasto con le relative clausole, posta in essere dall’ing. C;-si osserva, in proposito, che nella parte in cui la sentenza di appello utilizza l’espressione –censurata dalle ricorrenti – di « non credibilità » non esprime una propria valutazione, ma si limita a riferire il giudizio espresso sul punto dal Tribunale, senza, tuttavia, mostrare alcuna condivisione dello stesso;
- con il nono motivo le ricorrenti deducono l a violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64, secondo comma, cod. prop. ind.,per aver la sentenza impugnata escluso che il mancato versamento dell’equo premio determinasse l’estinzione de i diritt i d atorial i derivanti dall’invenzione;
-il motivo è infondato;
- il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevettoe, dunque, con l'insorgenza in favore di quest’ultimo dei diritti derivanti dall'invenzione ovvero con l’utilizzazione dell’invenzione in regime di segretezza (cfr. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31937;
Cass. 20 novembre 2017, n. 27500);
- si tratta di una controprestazione straordinaria a carattere indennitario corrisposta una tantum per una prestazione altrettanto straordinaria, costituita dal risultato inventivo non rientrante nell'attività dovuta dal lavoratore(cfr., altresì, Cass. n. 11305/93);
-pertanto, la brevettazione dell’invenzione ovvero l’utilizzazione della stessa in regime di segretezzarappresenta no element i costitutivi del diritto del dipendente al premio, il cui soddisfacimento, dunque, non condiziona l’insorgenza dei diritti di ut ilizzazione dell’invenzione da parte del datore di lavoro;
- con il decimo motivo le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto che non avessero interesse ad eccepire il mancato pagamento dell’equo premio di cui all’art. 64 cod. prop. ind.;
- analoga censura è formulata con l’undicesimo motivo di ricorso, seppur con riferimento al diverso paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
- i due mot ivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto la resistenza della diversa e autonoma ratio dedicendi rappresentata dall’ininfluenza del versamento dell’equo premio ai fini della nascita dei diritti del datore di lavoro sull’invenzione –inutilmente aggredito con il nono motivo di ricorso – rende priv e di interesse l e doglianze in esame, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe produrre l'annullamento della sentenza, stante l'intervenuta definitività dell’altra ratio decidendi(cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931;
vedi anche, Cass. 11 maggio 2018, n. 11493;
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633);
- con il dodicesimo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 102, primo comma, e 354 cod. prop. ind. e 64, secondo comma, e 122, quarto comma, cod. prop. ind., per aver escluso che l’ing. C fosse litisconsorte necessario, pur vertendosi in un caso in cui era in contestazione se i diritti derivanti dall’invenzione spettassero al datore di lavoro ovvero, in applicazione dell’art. 64, terzo comma, cod. prop. ind., al lavoratore inventore;
-il motivo è infondato;
- l’art. 118 cod. pro p . ind . discipli na l’azione di rivendica del titolo di proprietà industriale, prevedendo, al terzo comma,che se il brevetto è stato rilasciato a nome di persona diversa dall'avente diritto,questi può ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevettooppure, in alternativa, far valere la nullità del brevetto concessoa nome di chi non ne aveva diritto;
-in quest’ultimo caso, è principio di questa Corte quello per cui l’azione va esercitata, ai sensi dell'art. 122, quarto comma, cod. prop. ind., nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali «aventi diritto», ivi inclusi quelli che abbiano ceduto i diritti sul titolo acquisiti a titolo originario o derivativo, pena una irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch'essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest'ultimo, i quali, diversamente, resterebbero vulnerati da una declaratoria di nullità resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza (cfr. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31932;
Cass. 28 febbraio 2019, n. 5963;
Cass. 18 giugno 2014, n. 13915);
- tale principio , conseguente alla distinzione tra diritto al brevetto e diritto sul brevetto (su cui cfr. Cass. 17 maggio 2000, n. 6392), trova applicazione anche alla domanda per il trasferimento del brevetto, previstain via alternativa alla domanda di nullità del titolo per l’ipotesi di erronea indicazione dell’avente diritto;
- ciò conduce a escludere che nel caso in esame la doma nda di trasferimento del brevetto debba estendersi anche al dipendente inventore, poiché non vi è allegazione del fatto che questi abbia mai acquisito diritti brevettuali sull’invenzione realizzata debitamente annotati nel registro;
- con l’ultimo motivo le ricorrenti criticano la decisione di appello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2105 e 2598 cod. civ., per aver ritenuto che la Emmegi s.r.l. fosse responsabile per il compimento di atti di concorrenza sleale tramite lo sfruttamento di dipendenti e amministratori infedeli, senza considerare che l’ing. C, quale dipendente part-time della HSD s.p.a., non era sottoposto al divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro;
-il motivo è inammissibile;
- la Corte di appel lo, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente la responsabilità per concorrenza sleale delle attrici sul fondamento dell’accertato sfruttamento dell’attività di dipendenti e amministratori infedeli della HSD s.p.a., i quali hanno progettato e sviluppato l’inven zione utilizzando e sottraendole risorse di quest’ultima;- orbene , si osserva , in primo luogo, che la doglianza muove da un assunto, consistente nel fatto che l’ing. C non sarebbe stato avvinto da un obbligo di non concorrenza, che è espressamente smentito dalla Corte di appello con statuizione che ha resistito alle contestazioni alla stessa mosse in questa sede;
- in secondo luogo , quanto affe rmato dal giudice di appello in ordine alle condotte poste in essere ai danni della HSD s.p.a. non risulta essere oggetto di specifica contestazione, per cui sotto tale profilo, la doglianza si presenta priva della necessaria specificità;
- pertanto, per l e suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
- le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo
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