Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2018, n. 18924

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2018, n. 18924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18924
Data del deposito : 3 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO GRASSO ALESSANDRO ANTONIO nato il 01/08/1978 a T nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 19/06/2017 del GIP TRIBUNALE di T sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;
lette/se te le conclusioni del PG nI 14;
14.2 Ritenuto in fatto L G A A ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, emessa in data 19/06/2017, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nonché dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza. Eccepisce in questa sede il ricorrente: violazione di legge in relazione all'art. 6 co. 1 e 2 L. 401/89, nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo rileva che i fatti all'origine delle determinazioni del questore e dell'ordinanza impositiva degli obblighi sono fatti maturati sulla via del ritorno della manifestazione della commemorazione della tragedia dell'Hysel al centro di Torino e si sono sostanziati in reciproco scambio di contumelie tra tifosi della Juventus e del Torino lontano dagli impianti sportivi ed in assenza di questi ultimi. Difetterebbe dunque la necessaria connessione con le manifestazioni sportive. Aggiunge il ricorrente che per i medesimi fatti altro GIP ha rigettato la richiesta di convalida e che erroneamente è stata richiamata giurisprudenza di legittimità per procedere alla convalida. Il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, tra le condotte commesse "a causa di manifestazioni sportive", debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità. Considerato in diritto t, Il ricorsarondato . In premessa va osservato che il provvedimento oggetto della richiesta di revoca è motivato, per come è dato evincere anche dall'ordinanza del G.I.P. oggetto di ricorso, dalla circostanza che il Lo Grasso avrebbe preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualificando come tale la commemorazione della tragedia dell'Heisel culminata in scontri tra le tifoserie della Juventus e del Torino. Così circoscritto il thema decidendi assume rilievo decisivo valutare se la commemorazione citata possa essere ricompresa nella categoria delle manifestazioni sportive, rilevanti per l'applicazione dell'art. 6 L. 401/89, come successivamente modificato. Questa Sezione ha avuto modo di recente di affrontare la questione specifica annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 16.8.2016 limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza disposta nei confronti di altro partecipante ai medesimi fatti (sez.
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