Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/12/2008, n. 28547
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Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche - alle quali sia applicabile "ratione temporis" il d.lgs. n. 40 del 2006 -, il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunziare il vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma , n. 5, cod. proc. civ..
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366, sesto comma cod. proc. civ., oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, secondo comma , n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso che si limitava a fare riferimento all'esistenza di due concessioni, senza indicare in alcun modo dove e quando fossero stati prodotti i relativi documenti e senza neppure enunciare la loro produzione in sede di legittimità).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1062/2007 proposto da:
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato DE VERGOTTINI Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASSEGGIO FILOMENA, CATURANI CESARE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell'avvocato F G, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore centrale pro tempore, nonché le FILIALI SARDEGNA, DI CALIARI, SARDEGNA-UFFICIO DI ORISTANO, CALIARI-SEZIONE DI ORISTANO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
e contro
ENEL PRODUZIONE S.P.A.;
- intimati -
sul ricorso 1108/2007 proposto da:
ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio degli avvocati CARDI MARCELLO ed ENZO, che la rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell'avvocato F G, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore centrale pro tempore, nonché le FILIALI SARDEGNA, DI CALIARI, SARDEGNA-UFFICIO DI ORISTANO, CALIARI-SEZIONE DI ORISTANO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
e contro
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., TERNA - AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI CALIARI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 133/2006 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 24/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/11/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
uditi gli avvocati Massimo GRECO per delega dell'avvocato Giuseppe de Vergottini, Giancarlo FILANTI, Marcello CARDI, BORGO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso, per l'inammissibilità del ricorso Terna, in parte rigetto ed in parte inammissibilità per il ricorso dell'Enel.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, venuto a conoscenza che alcune aree demaniali in suo uso, per precedenti due concessioni in quanto concessionario di una diga, per l'uso irriguo, industriale ed idroelettrico, con due distinti atti del 1.7.2004, erano state concesse in uso per 10 anni dall'Agenzia del Demanio di Oristano, rispettivamente alla S.P.A. Terna, Rete Elettrica Nazionale, per la realizzazione di una centrale elettrica ed alla s.p.a. Enel Green Power per la stessa ragione, impugnava i provvedimenti, ritenendoli illegittimi, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Assumeva il ricorrente che, su concessione rilasciata dalla regione Sardegna, di derivazione delle acque del fiume Tirso e del rio Flumineddu ad uso irriguo ed industriale mediante la costruzione della diga Cantoniera, provvedeva alla costruzione della struttura e delle aree di pertinenza per la sua funzionalità, intestando poi gli immobili al Demanio dello Stato con decreto del prefetto di Oristano nel 1999 e rimanendo le stesse in uso al consorzio espropriante in quanto di pertinenza dell'opera idraulica. Si costituivano il Ministero dell'Economia, l'Agenzia del Demanio, la S.P.A. Terna e la S.P.A. Enel.
Il TSAP con sentenza depositata il 24.11.2006, accoglieva il ricorso ed annullava i provvedimenti dell'Agenzia del Demanio impugnati. Il TSAP riteneva, anzitutto, la propria giurisdizione sul rilievo che il R.D. n. 1775 del 1933, art. 7, non limita l'uso della concessione per assentire le sole derivazioni di acqua pubblica, ma ne prevede il rilascio anche per opere da eseguire in relazione alla raccolta, regolazione, estrazione, condotta, uso, scolo delle acque, mentre il successivo R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143 del T.U. estende la cognizione del TSAP anche alle aree ed opere connesse per l'utilizzo delle acque pubbliche, purché abbiano diretta incidenza su di esso e, pertanto, anche alla concessione dei relativi terreni. Riteneva il tribunale che nella fattispecie risultava dagli atti la strumentalità alla realizzazione della centrale idroelettrica delle particelle demaniali oggetto degli atti in questione;
che nella fattispecie non potesse ritenersi irricevibile il ricorso per acquiescenza da parte del Consorzio, per un accordo intervenuto con l'Erga, dante causa dell'Enel s.p.a., e che la pubblicazione nel bollettino ufficiale degli atti impugnati non comportava decorrenza del termine ai fini dell'impugnazione.
Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della s.p.a. Terna ed accoglieva nel merito il ricorso, ritenendo che i provvedimenti impugnati violassero la L.R. Sardegna n. 18 del 1989, art. 18, non potendo l'Agenzia del territorio operare alcuna concessione dei terreni in questione in favore della Terna o dell'Enel, soggetti non attuatori delle opere, di cui quei terreni costituivano pertinenza.
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia.
Avverso questa sentenza hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione Enel Produzione s.p.a. e Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., che hanno anche presentato memorie.
Hanno proposto controricorso adesivo il Ministero dell'Economia e l'Agenzia del Demanio.
Ha proposto tre rispettivi controricorsi il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi la ricorrente Terna, Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e la ricorrente Enel Produzione s.p.a. lamentano la violazione dell'art. 143, comma 1, lett. A, e quindi il difetto di giurisdizione del TSAP.
Entrambi i motivi di ricorso si concludono con il seguente quesito:
"Dica la Suprema Corte che il Tribunale Superiore delle acque pubbliche era carente di giurisdizione nel ricorso del Consorzio di bonifica dell'Oristanese accolto con la sentenza impugnata e che l'impugnazione degli atti indicati nella parte in fatto andava proposta dinanzi al Tar territorialmente competente".
2.1. I due rispettivi motivi sono inammissibili per mancato rispetto del dettato di cui all'art. 366 bis c.p.c.. Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^. Secondo l'art. 366 bis c.p.c. - introdotto dall'art. 6 del Decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le