Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2019, n. 31265

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2019, n. 31265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31265
Data del deposito : 29 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5672-2018 proposto da: BERTUCCI ADALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE

2, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
- con troricorrente - nonchè

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, M L, M AO, TOSQUES VINCENZO, DI LUZIO RARDO, M M, T T;

- intimati -

avverso la sentenza n. 538/2017 della CORTE DEI CONTI - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 10/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere ANTONIO ORHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato M I L per delega orale. Ric. 2018 n. 05672 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- Fatti di causa La Procura della Corte dei Conti del Lazio avviava istruttoria in relazione ad ipotesi di danno all'erario per una serie di illecite assunzioni di personale all'ATAC, in ordine alle quali vi era stato anche accertamento in sede penale con richiesta in data 8 aprile 2013, da parte della Procura della Repubblica di Roma, di rinvio a giudizio di vari soggetti. In esito alla svolta istruttoria contabile ed alla conseguente citazione a giudizio la Sezione Lazio della Corte dei Conti, con sentenza n. 449/2015, respinte le eccezioni di carenza di giurisdizione contabile e di sospensione del giudizio, riteneva la responsabilità dei vari incolpati -fra cui l'odierno ricorrente Bertucci- graduando, con valutazione equitativa, il danno e determinando, come in atti, la relativa condanna. Il Bertucci interponeva appello avverso la succitata decisione del Giudice contabile di prime cure. L'adita Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti dichiarava, quindi, l'inammissibilità del gravame interposto dal Bertucci medesimo. Quest'ultimo ricorre innanzi a queste Sezioni Unite al fine di sentir affermare l'insussistenza della giurisdizione contabile della Corte dei Conti nel caso di specie. Resiste al ricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti concludendo per l'inammissibilità del proposto ricorso in ogni caso infondato. Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della Decisione La decisione oggi gravata innanzi a questa Corte dichiarava l'inammissibilità del gravame proposto innanzi alla Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti avverso la decisione del Giudice contabile di prime cure che aveva già rigettato l'eccepita eccezione di difetto di giurisdizione nella fattispecie. Con la medesima sentenza la detta Sezione Giurisdizionale Centrale dichiarava inammissibile l'appello del Bertucci in quanto proposto con ricorso tardivo. In particolare e così come accertato con la sentenza impugnata (pp. 16 e 17), richiamate le norme in base alle quali ( artt. 8 R.D. n. 1083/1933 e 1, comma 5 bis D.L. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994, come modificato dal D.L. n. 543/1996 / L. n. 639/1996) l'appello è proponibile t%.
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