Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11688

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11688
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI IA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 08/11/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, per guanto di rilevanza nella presente sede processuale, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da IA LI avverso la sentenza del Giudice 1 dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, emessa in data 24/10/2018 - di cui disponeva contestualmente la correzione dell'errore materiale - che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia per i reati di bancarotta impropria da falso in bilancio, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, in riferimento alla Edil C s.r.I., dichiarata fallita in data 28/09/2010, di cui l'imputato era stato Presidente del CdA dal 07/11/2004 al 25/05/2009. 2. In data 03/03/2022 IA LI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Patrizia Brandi, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 175 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'errore in cui è incorso il difensore nel calcolare il termine per impugnare la sentenza, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in quanto la diligenza che è legittimo pretendere dal difensore non può essere estesa all'obbligo di ricordare a memoria il termine contenuto nel dispositivo letto in udienza, diverso da quello indicato nella sentenza-documento, posto che nessuna copia del dispositivo è stato mai consegnato al difensore;

2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 130, 604, 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto, in ogni caso, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, non potendo procedere alla correzione

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