Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/1981, n. 5746

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A norma dell'art. 2697 cod. civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di Azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa; mentre non ha l'Onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. ( V 1304/75, mass n 374815; ( Conf 2663/80, mass n 406422; ( Conf 2042/74, mass n 370319).*

L'ammissione della prova testimoniale oltre il limite di valore stabilito dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sulla attribuzione ad alcuna di esse di efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre, con una valutazione insindacabile in Sede di legittimità. ( V 5780/79, mass n 402418; ( V 4600/76, mass n 383353; ( V 4314/74, mass n 373003).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/1981, n. 5746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5746
Data del deposito : 30 ottobre 1981

Testo completo

L'ammissione della prova testimoniale oltre il limite di valore stabilito dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un potere discrezionale del giudice del merito,
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